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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30/06/2023
L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77.
Se ne riporta di seguito una sintesi aggiornata, considerando che le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento).
In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.
In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale:
- il mancato rispetto dei termini previsti;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.
Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
L’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità:
a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
- 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.
Vedi Soglie comunitarie appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni.
SERVIZI E FORNITURE | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 139.000 | Affidamento diretto |
Da 139.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
LAVORI | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 150.000 | Affidamento diretto |
Da 150.000 a 1.000.000 | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
Da 1.000.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori |
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016.
Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.