Spese tecniche Superbonus: detraibili solo se collegate agli interventi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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14/05/2021

Spese tecniche Superbonus: detraibili solo se collegate agli interventi

Con riferimento all’applicabilità del Superbonus per le spese generali di coordinamento e gestione degli interventi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito ancora una volta che la detrazione non spetta, in quanto riservata solo per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi stessi.

L’Agenzia delle entrate - con Interpello 321 del 10/05/2021 -  ha esaminato il caso di una società, qualificata come ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di alcuni comuni, che svolge il ruolo sia di amministratore/gestore sia di ufficio tecnico per le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo dell'intervento edilizio, in riferimento sia a iniziative afferenti edifici ERP che condomini in generale.
È stato chiesto all'Agenzia delle entrate se le spese fatturate per tali attività tecniche potessero rientrare tra quelle detraibili.

L'Agenzia delle entrate ha ribadito che le spese riconducibili ad attività che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione, e pertanto non possono essere nemmeno oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Tali sono le spese di amministrazione e gestione generale degli interventi, che quindi non sono detraibili, mentre lo sono le spese tecniche specificamente connesse agli interventi, quali quelle per progettazione, direzione lavori, ecc.

Le conclusioni sopra raggiunte si basano anche sulla Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 4.4.1, nel quale si afferma l’indetraibilità dei compensi ordinariamente corrisposti all’amministratore di condominio.
In altri termini, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus gli oneri solo genericamente riconducibili alla gestione dei lavori ma non ad essi direttamente attinenti.
Ciò in quanto tali costi non sono caratterizzati da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, essendo adempimenti amministrativi che rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'ente amministratore da imputare alle spese generali.

Con questa risposta, l’Agenzia ha ulteriormente consolidato l’orientamento già emerso con le precedenti risposte nn. 254/2021 e 261/2021, seppure queste ultime riferite alla fattispecie leggermente diversa del General contractor (GC).
Anche in quei casi è stato infatti chiarito che le spese sostenute dal GC per attività di coordinamento e supporto al committente non direttamente riconducibili ai lavori non possono essere oggetto di bonus fiscale.

PROJECT FINANCING PER INTERVENTI SU EDIFICI ERP - Nell’Interpello 321/2021 in commento, l’Agenzia delle entrate ha fornito anche parere in merito alla detraibilità delle spese sostenute da un soggetto promotore privato in relazione a un contratto di Project financing per una iniziativa di Superbonus su edificio di edilizia residenziale pubblica.
A tal proposito è stato chiarito che le eventuali spese per lavori e attività tecniche fatturate al promotore possono essere detraibili solo se quest’ultimo rientri tra i soggetti menzionati nel comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020, sostenga effettivamente le spese per gli interventi agevolabili e possieda o detenga l'immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo.

Dalla redazione