Covid-19 e sicurezza sul lavoro e in cantiere: le novità nei nuovi Protocolli del 24 aprile | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/04/2020

Covid-19 e sicurezza sul lavoro e in cantiere: le novità nei nuovi Protocolli del 24 aprile

I nuovi protocolli per ambienti di lavoro in genere e cantieri contengono diverse novità: per i cantieri dalla riprogettazione degli spazi a cura del CSE alla limitazione del presidio sanitario solo per i grandi cantieri; per gli ambienti di lavoro dalla sospensione dell’attività in caso di violazioni alle sanificazioni periodiche o straordinarie.

In data 24 aprile - in vista della riapertura imminente di molte attività produttive e cantieri - Governo e Parti sociali hanno approvato il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il quale sostituisce il precedente del 14 marzo per tenere conto dei vari provvedimenti nel frattempo emanati dal Governo e delle prime risultanze applicative del Protocollo stesso.

Come logica conseguenza, è stato aggiornato in pari data, 24/04/2014 anche il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, che costituisce “specificazione di settore” del più generale Protocollo per gli ambienti di lavoro e a sua volta aggiorna il precedente del 19 marzo.

Entrambi i nuovi documenti (consultabili in allegato) lasciano sostanzialmente invariato l’impianto dei precedenti, con tuttavia alcune significative novità che si vanno di seguito ad elencare.

Detti protocolli sono ora stati inseriti rispettivamente come Allegato 6 (ambienti di lavoro) e Allegato 7 (Cantieri) del D.P.C.M. 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108).

NOVITÀ CANTIERI
Si segnalano le seguenti nuove indicazioni:
1) Limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.
2) Continuare a favorire il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
3) Necessità del rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.
4) Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.
5) Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di con-tenimento, adottare strumenti di protezione individuale. Il CSE, ove nominato, provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi, ed inoltre il CSP adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.
6) Possibilità di ridefinire l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
7) Evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
8) previsione che il presidio sanitario è obbligatorio solo per i cantieri di grandi dimensioni (> 250 unità), mentre per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus.
9) Costituzione in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. In mancanza, può essere istituito un Comitato territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Si rinvia alla nostra guida per il CSE: Cantieri e Covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza - aggiornata con le nuove specifiche.

NOVITÀ AMBIENTI DI LAVORO
Si segnalano le seguenti nuove indicazioni:
1) Previsione che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
2) Previsione che l’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi debba essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
3) Responsabilità di appaltatore e committente e collaborazione con l’autorità sanitaria in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi.
4) Previsione che l’azienda assicura pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
5) Previsione che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti è necessaria una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
6) Previsione che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti è necessaria una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
7) Previsione che i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
8) Previsione che nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei, e che per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
9) Necessità del rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
10) Rafforzamento dei compiti del Medico competente.

Dalla redazione