Cantieri e Covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
28/04/2020

Cantieri e Covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

FONTI DI RIFERIMENTO (Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali; Contenuti del Protocollo; Normativa generale) - COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione; Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza; Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori; Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)) - ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19 (Avvertenza, come leggere la tabella; Aspetti applicativi del Protocollo condiviso; 0 - Aspetti preliminari; 1 - Informazione; 2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; 3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere; 4 - Precauzioni igieniche personali; 5 - Dispositivi di protezione individuale; 6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi); 7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni); 8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere; 9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST; 10 - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti).
A cura di:
  • Massimo Pasqualin

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FONTI DI RIFERIMENTO
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Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali

Con il Protocollo condiviso in data 24/04/2020 Visualizza PDF tra il Ministero delle

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Contenuti del Protocollo

Assunta la necessità indifferibile di incrementare anche nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19, rappresentando un rischio biologico generico, il “Protocollo” si sviluppa nei seguenti undici capitoli più uno iniziale riguardante alcuni “aspetti preliminari”:

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Normativa generale

Il documento sostanzialmente approvato delle parti riconosce come norma di riferimento per il cantiere il D. Leg.vo 81/2008. Si tratta - come è ben noto - del

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COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
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Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione

I soggetti chiamati a svolgere ruoli nell’attuazione delle misure contenute sono:

- i “titolari del cantiere”, meglio precisato come datore di lavoro;

- “tutti i subappaltatori e subfornitori”.

Tuttavia, la figura professionale incaricata di funzioni fondamentali, anche

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Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza

Alla base della tutela della salute e della sicurezza, sta la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR di cui all’art. 17 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera a, nonché di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II R, del medesimo provvedimento).

Primo elemento dell’

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Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori

L’esigenza di rispettare le regole comportamentali previste circa il distanziamento interpersonale impone un riesame dell’organizzazione del cantiere. Alcune misure assumono le caratteristiche di monitoraggio biologico nell’ambito della sorveglianza sanitaria, in analogia con altri rischi d’esposizione. Queste comporteranno controlli delle modalità di lavoro e ripercussioni sui tempi di accesso e uscita.

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Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Nel porre mano a integrazioni e/o modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento bisogna ricordare che esso è parte integrante del contratto di appalto (art. 100 del D. Leg.vo 81/2008, comma 2).

Si tratta di un aspetto delicato, specialmente quando le elaborazioni progettuali comportano o prevedono - come richiede il “Protocollo” - la quantificazione dei costi. Quelli della sicurezza (parte 4, Allegato XV R al Testo unico) da prendere in considerazione, per

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ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19
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Avvertenza, come leggere le tabelle

Si propone di seguito una lettura coordinata degli adempimenti a carico del Coordinatore per la sicurezza che scaturiscono dall’importa

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Aspetti applicativi del Protocollo condiviso

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi “Protocollo”) Visualizza PDF, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020 Visualizza PDF

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0 - Aspetti preliminari

In riferimento al DPCM dell’11 marzo 2020 Visualizza PDF limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e

favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, attenersi a quanto segue:

0.1 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

0.2 siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

0.3 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

0.4 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

0.5 siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;

0.6 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;

0.7 siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

0.8 il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);

0.9 è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;

0.10 nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati;

0.11 siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Pi

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1 - Informazione

N12

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

1.1 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -nel rispetto delle indicazioni riportate in nota N38 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

1.2 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

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2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

2.1 Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

2.2 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

2.3 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

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3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere

N21

3.1 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

3.2 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

3.3 Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

3.4 Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute Visualizza PDF nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione [si veda anche: Pulizia di ambienti non sanitari, a pagina 6 della menzionata Circolare del Ministero della Salute].

3.5 La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

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4 - Precauzioni igieniche personali

4.1 È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani (si veda anche, in proposito la Circolare Ministero della salute 18/03/2020 Visualizza PDF, NdR).

], anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.

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5 - Dispositivi di protezione individuale

5.1 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi.

5.2 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

5.3 Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.4 È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);

5.5 Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

5.6 Il coordinatore per l’esec

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6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

6.1 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

6.2 Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei la

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7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020 Visualizza PDF, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articol

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8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere

8.1 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

8.2 Il datore di lavoro colla

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9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST

9.1 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. “decalogo”).

9.2 Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

9.3 La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

9.4 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del

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10 - Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

10.1 È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

10.2 Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

10.3 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

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10.TIP - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

10.TIP.1 La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni.

10.TIP.2 L’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni.

10.TIP.3 Caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni.

10.TIP.4 Laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

10.TIP.5

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11 - Adeguamenti e modifiche a seguito di future disposizioni


P.

OGGETTO

ADEMPIMENTI DEL CSE

ADEMPIMENTI

11.1

Integrazione e modifiche automatiche del

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