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30/03/2020

Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio

L’operatore economico che non abbia indicato nell’offerta i costi della manodopera non può essere automaticamente escluso dalla gara se le indicazioni della Stazione appaltante risultino ingannevoli e il modello da utilizzare obbligatoriamente non ne consenta l’inserimento. In tali casi va attivato il soccorso istruttorio.

Il principio è stato ribadito dall’ANAC con la Delibera 04/03/2020, n. 229, in risposta ad un’istanza sulla valutazione della legittimità della esclusione automatica dalla gara di un operatore che aveva omesso di esplicitare nell’offerta economica il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DEGLI ONERI DI SICUREZZA E DEI COSTI DELLA MANODOPERA
L’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 prevede espressamente l’obbligo in capo al concorrente di indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In via generale l’inosservanza di tale obbligo determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Secondo la giurisprudenza tale principio vale anche quando la documentazione di gara, pur non richiedendo esplicitamente l’indicazione separata di tali costi, faccia espresso rinvio all’applicazione del suddetto art. 95, comma 10 del D. Leg.vo 50/2016. Ciò sulla base dell’assunto che gli offerenti che partecipano alle gare comunitarie sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di adeguate professionalità, per i quali il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente previsto dalla legge costituisce una grave negligenza addebitabile al medesimo concorrente.

ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE
Tuttavia la giurisprudenza italiana (vedi C. Stato 04/10/2019, n. 6688) ed europea (vedi Corte di giustizia UE 02/05/2019, causa C-309/18 e la Nota Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio) ha riconosciuto come possa costituire una valida eccezione alla regola generale dell’esclusione automatica il caso in cui la documentazione di gara, pur rinviando esplicitamente alle disposizioni del Codice, abbia generato confusione in capo agli offerenti mettendo a disposizione degli stessi una modulistica, da usare obbligatoriamente, che non lascia spazio fisico per l’indicazione separata dei predetti costi, e consentendo in tali casi il ricorso al soccorso istruttorio.

ORIENTAMENTO DELL’ANAC
Con particolare riguardo ai costi della manodopera, anche l’ANAC ha ammesso l’eccezione alla regola generale dell’esclusione automatica dalla gara, affermando che ove sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente tali costi, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente la parte di importo ad essi imputabile. È stato in particolare evidenziato (pareri nn. 828 e 931 del 2019) che l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti non assume autonoma rilevanza escludente, quando il modello reso disponibile dal sistema per la formulazione dell’offerta economica risulti carente sul punto e può quindi risultare ingannevole rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo.

Ribadendo il suesposto orientamento, da ultimo l’ANAC, con la citata Delibera del 04/03/2020, n. 229, ha ritenuto ingannevole la lettera di invito che prevedeva espressamente l’obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza ma non quelli della manodopera e che stabiliva l’utilizzo obbligatorio di un modello che non consentiva di inserirli in un apposito campo ad hoc. Tale circostanza determina, secondo l’ANAC, l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire all’offerente di specificare quanto non riportato nell’offerta in ordine ai costi della manodopera.

Dalla redazione