L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici fornisce chiarimenti in merito all’impossibilità di equiparare il comodato d’azienda all’affitto, che, ai fini della qualificazione, impedisce all’impresa comodataria di avvalersi dei requisiti dell’impresa comodante.
In proposito il comma 9 dell'art. 76 del D.P.R. 207/2010 prevede «in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto abbia durata non inferiore a tre anni».
Esaminando il citato art. 76, comma 9, del D.P.R. 207/2010, e le disposizioni di cui agli artt. 51 e 116 del D. Leg.vo 163/2006, e al Codice Civile, l'Autorità chiarisce che le SOA non potranno attestare in forza del contratto di comodato le imprese comodatarie d’azienda, non rientrando la fattispecie del comodato d’azienda nei commi 9 e 10 dell’art. 76 del D.P.R. 207/2010.
Di conseguenza gli attestati nel frattempo rilasciati in forza di contratti di comodato d'azienda già stipulati dovranno essere dichiarati decaduti. Tuttavia, per evitare la decadenza dell’attestato, le imprese comodatarie potranno, in accordo con le imprese comodanti, procedere ad una modificazione del contratto di comodato ovvero ad una novazione oggettiva dello stesso con un titolo idoneo a conseguire comunque la titolarità dell’azienda e, quindi, il diritto al mantenimento dell’attestato.