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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 26/02/2003, n. 5

Ulteriori chiarimenti sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002, avente ad oggetto i "Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda", in materia di qualificazione di un’impresa cessionaria di ramo d’azienda di un’impresa fallita e in materia di imprese neocostituite.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Considerato in fatto

Sono pervenute all'Autorità ulteriori richieste di chiarimenti in ordine alla determinazione del 5 giugno 2002, n. 11, R avente ad oggetto i "Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda" ed in materia di qualificazione di un'impresa cessionaria di ramo d'azienda di un'impresa fallita.


In particolare, le richieste di chiarimenti riguardano:

a) i criteri e le modalità cui devono attenersi le SOA nell'attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione di imprese che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, R utilizzano i corrispondenti requisiti maturati in capo all'impresa dalla quale proviene (in virtù di un'operazione di cessione, conferimento, fusione, scissione, affitto, ecc.) l'azienda o il ramo di cui le prime hanno acquisito la giuridica disponibilità; attualmente, le SOA procedono alternativamente:

1) a rilasciare una nuova attestazione (se la cessionaria o incorporante non era ancora attestata) o rinnovo (se la cessionaria o incorporante era già attestata)

2) ad integrare il contratto originario stipulato dalla cessionaria o incorporante, facendo quindi applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorità nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie), ovvero nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazione delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni).

In particolare, per l'ipotesi sub 1) viene segnalato il fatto che l'arco temporale di riferimento (quinquennio) per la quantificazione dei requisiti di ordine speciali maturati in capo all'azienda, o al ramo d'azienda, oggetto di trasferimento, viene dalle SOA fatto retroattivamente decorrere dalla stipula del nuovo contratto di attestazione con l'impresa cessionaria, mentre nell'ipotesi sub 2) lo stesso quinquennio viene fatto decorrere dalla stipula dell'integrazione all'originario contratto di attestazione con la medesima impresa cessionaria;

b) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa sulla base di requisiti da quest'ultima acquistati con una cessione d'azienda, nel caso in cui l'impresa cedente era iscritta all'Albo nazionale Costruttori e sia fallita, ovvero sulla base di un affitto di azienda di una impresa fallita;

c) se possano o meno qualificarsi nuove imprese (che intendano attestarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 34/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, in base alla dimostrazione implicita del capitale netto positivo, essendo il capitale di una neonata società certamente integro;

d) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa (non fallita ma) cui sia stata annullata l'attestazione SOA durante l'anno di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione;

e) l'ammissibilità o meno della qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di attestazione SOA nel caso in cui la cedente - fallita non abbia effettuato le comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000.

Le questioni sono state sottoposte all'esame della Commissione consultiva - prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 R e successive modificazioni e dall'art. 5 del D.P.R. n. 34/2000 - del cui parere deve avvalersi l'Autorità per la definizione delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attività di qualificazione. La Commissione ha espresso il proprio avviso nella seduta del 13 dicembre 2002.

L'Autorità, tenuto conto delle indicazioni e considerazioni del suddetto parere, definisce nella presenta determinazione i criteri a cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della loro attività di qualificazione.


Considerato in diritto

Per quanto riguarda la problematica di cui alla lettera a) dei considerato in fatto essa va risolta osservando che il quinquennio di riferimento non può coincidere con quello valutato ai fini della qualificazione dell'impresa cedente, dato che ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 è data facoltà all'impresa cessionaria di utilizzare i requisiti di qualificazione dell'impresa cedente per conseguire la propria qualificazione. N

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