Si precisa, in primo luogo, che le imprese cedenti (o conferente, locatrice, ecc.), a partire dalla data di stipula dell'atto con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), non possono partecipare, nel caso di cessione di azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo di azienda ceduto.
In ordine agli adempimenti che le SOA debbono svolgere in materia di rilascio di attestazioni ad imprese cedenti e a imprese cessionarie e alle connesse attribuzioni dell'Autorità - cui, nelle indicate sentenze del Consiglio di Stato, viene riconosciuto il ruolo di garante dell'efficienza e del corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione nonché penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni - si precisa:
a) le SOA nel trasmettere il contratto stipulato con una impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) unitamente al contratto tra impresa cedente (o conferente, loc