La tutela della parità di genere nei contratti pubblici tra attuale e futuro Codice | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/02/2023

La tutela della parità di genere nei contratti pubblici tra attuale e futuro Codice

Alla luce della bozza del nuovo Codice appalti, un’analisi delle misure per la realizzazione della parità di genere nei contratti pubblici e un confronto tra attuale e futura disciplina

Nota a cura di Giada Ranghi
Redazione Legislazione Tecnica

Il vigente D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che dovrebbe essere abrogato a partire dal 1° luglio 2023, prevede delle premialità per gli operatori economici in possesso di certificazione della parità di genere.

In particolare:
- l’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) prevede, al comma 7, tra le varie certificazioni ai fini della riduzione dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, una riduzione del 30% nei contratti di servizi e forniture “per gli operatori economici […]in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità”;
- l’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), al comma 13, tra i criteri premiali, con riguardo all’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici “indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentanoun minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Infatti, l’art. 46-bis del D. Leg.vo 198/2006 (Codice delle pari opportunità) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2022, la certificazione della parità di genereal fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.

Il Comunicato ANAC 30/11/2022 ha fornito indicazioni specifiche in merito: “le stazioni appaltanti dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito. Detti criteri devono essere individuati nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Per dettagli vedi Appalti pubblici e parità di genere: indicazioni del Presidente ANAC

Tale certificazione è prevista anche nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella Missione 5 (Inclusione e coesione). In particolare, congiuntamente a un progetto di sostegno all’imprenditoria femminile, è previsto un sistema di certificazione della parità di genere (Investimento 1.3): “obiettivo del progetto è la definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di generein tutte le aree maggiormente “critiche” (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità)”.

Quindi, mentre attualmente sono previste premialità per le aziende che adottano misure atte a ridurre o eliminare la diseguaglianza di genere, incentivando così l’adozione di tali strumenti, il nuovo Codice in approvazione stabilisce, all’art. 61 (Contratti riservati), che “le stazioni appaltanti possono prevederenei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.
Si legge poi che l’Allegato II.3 - un allegato temporaneo, in quanto dovrebbe essere abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento - “individua le tipologie di soggetti cui può applicarsi il presente articolo e prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili”.

La bozza del nuovo Codice, inoltre, prevede anche una riduzione del 10% dello sconto relativo all’importo delle garanzie da presentare per chi possiede tali certificazioni (dal 30% al 20%).

Infine, ai sensi dell’art. 102 (Impegni dell’operatore economico), le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di assumere, tra gli altri, l’impegno a “garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.

Manca, però, uno specifico riferimento a misure e criteri concreti per il contrasto alla diseguaglianza di genere. E mentre ora l’adozione di tali misure viene premiata sulla base di riferimenti precisi, e dunque incentivata, col nuovo Codice le policy per la realizzazione della parità di genere saranno meramente facoltative.

Dalla redazione