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23/01/2023

Installazione di pannelli fotovoltaici sull’edificio condominiale

Secondo la Corte di Cassazione, l’installazione di pannelli fotovoltaici senza modifica delle parti comuni non deve essere autorizzata dall’assemblea condominiale.

C. Cass. civ. 17/01/2023, n. 1337 fornisce chiarimenti sulla possibilità, in assenza di un parere favorevole dell’assemblea condominiale, di installare pannelli fotovoltaici da parte di un condomino sulle parti comuni dell’edificio.

In particolarei giudici di legittimità hanno ricordato che ai sensi dell’art. 1122-bis del Codice civile è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. In questo caso l'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. Infine l’articolo prevede che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
La Corte ha precisato che resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto:
- della destinazione delle cose comuni,
- della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino,
- del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali,
- della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio.

Ciò posto, la condizione normativa perché possano venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, il quale può così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni.
Sulla base di tali motivazioni la Corte ha affermato che l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’interesse comune, mediante esercizio dell’autonomia privata.

Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c..

Dalla redazione