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12/01/2023

Appalti pubblici: sempre obbligatoria l'indicazione del costo della manodopera

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che il concorrente è sempre tenuto a specificare nella propria offerta economica i costi della manodopera, anche nel caso in cui gli importi stimati non siano soggetti a ribasso.

Fattispecie
Nell'ambito di 3 gare con procedura aperta telematica indette dal comune di Nuoro, sono state sollevate censure rispetto alla presunta illegittima mancata esclusione delle concorrenti che non avevano inserito nella propria offerta l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
La stazione appaltante evidenziava che la dichiarazione di cui all’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, poteva essere soddisfatta con la sola indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, poiché la parte relativa al costo del lavoro (manodopera) non necessitava di ulteriore dichiarazione, in quanto non soggetta a ribasso e prestabilita negli atti di gara in maniera fissa e immutabile.

Contesto normativo
L'art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi della lett. a), dell’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro).
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, ai sensi della lett. d), dell'art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 13/12/2022, n. 593, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio;
- la giurisprudenza (si veda anche Sent. C. Giustizia 02/05/2019, n. C-309/18 UE), ha affermato il principio generale secondo il quale la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara, senza possibilità di sanare tale omissione mediante la procedura del soccorso istruttorio e anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara. I suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso l'eventuale dimostrazione che un tale dato era comunque compreso nell'offerta economica anche se non espressamente indicato;
- unica eccezione a tale regola generale è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica; in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia);
- l’inesigibilità dell'obbligo di indicazione dei costi deve riferirsi a fattori impeditivi oggettivi, non suscettibili di essere superati attraverso agevoli accorgimenti. La scusabilità dell’omissione, con conseguente ammissibilità del soccorso istruttorio, deve cioè ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che vieti la modifica dei documenti unilateralmente predisposti (Sent. C. Stato 08/04/2021, n. 2839).

Conclusioni
L'ANAC ha dunque concluso che seppure la stazione appaltante negli atti di gara abbia indicato che gli importi stimati relativi al costo della manodopera non sono soggetti a ribasso, il concorrente è tenuto sempre a specificare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione