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16/12/2022

Pergotenda, gazebo e ripostiglio per attrezzi, chiarimenti sul regime edilizio

Il TAR Calabria ha specificato le caratteristiche in presenza delle quali l’installazione di tende, gazebi e ripostigli per gli attrezzi è riconducibile all’attività edilizia libera.

FATTISPECIE - Il ricorrente contestava l’ordine di demolizione avente, tra l'altro, ad oggetto:
- una “tettoia” metallica (di circa m. 3,35 per m. 4,20 e un’altezza di m. 2,30) su quattro pali in ferro tubolari, scoperta su tutti i lati e sovrastante tetto, fissata in terra con dei bulloni incastonati nel cemento;
- un manufatto in legno (di circa m. 5,45 per m. 3,15 e un’altezza di m. 1,90) solo appoggiato in terra e quindi rimovibile;
- una casetta in legno (di circa m. 2,05 per m. 1,90 e un’altezza di m. 2,20) fissata ed ancorata su una base metallica, anch’essa pertanto rimovibile.

Con riferimento a tali opere il TAR Calabria-Catanzaro 14/11/2022, n. 2016 ha annullato l’ordine di demolizione fornendo i seguenti chiarimenti.

CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - Con riferimento alla “tettoia”, l’opera in realtà risultava concretizzarsi in un supporto metallico a un telone in materiale plastico, posto a copertura di un’area esterna, che rimaneva aperta da tutti i lati.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. “pergotenda”) rientra nell'attività edilizia libera, a condizione che:
1) l'opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
2) la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
3) gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Nel caso di specie il manufatto rispondeva a tutti i requisiti e pertanto era inquadrabile come pergotenda, suscettibile di realizzazione libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-quinquies), come specificato dal n. 50 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 (Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera).

GAZEBO E CAPANNO PER ATTREZZI - Riguardo ai due manufatti in legno, il TAR ha evidenziato che il primo non risultava ancorato al suolo ed era costituito da quattro puntoni di legno lamellare, su cui posavano quattro travi in legno lamellare collegati da flange, coperte da due spioventi di tegole canadesi. Si trattava, quindi, di un gazebo, rientrante nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, come specificato dal n. 44 del citato D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

Infine, l’ultima opera consisteva in un ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, così come definito dal n. 48 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, opera anch’essa liberamente realizzabile.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha concluso che le opere non necessitassero di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente annullamento dell’ordine di demolizione per la parte ad esse riferita.

Dalla redazione