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09/12/2022

Ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, restauro e risanamento - Distinzione

Il Consiglio di Stato individua gli elementi che differenziano gli interventi di ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione e dal restauro e risanamento conservativo.

C. Stato 24 novembre 2022, n. 10360 ha fornito utili precisazioni per distinguere le varie tipologie di intervento previste dalle lettere c), d), ed e) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE - Secondo i giudici, l'intervento di nuova costruzione consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita.
L'intervento di ristrutturazione edilizia, invece, sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso.
Tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione. Nella nozione di nuova costruzione possono, dunque, rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente.

In definitiva, pur consentendo l'art. 10, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO - In proposito il Consiglio ha spiegato che mentre la ristrutturazione può condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, il restauro e il risanamento conservativo "non possono mai portare a ridetto organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente", avendo sempre la finalità di conservare l'organismo edilizio ovvero di assicurarne la funzionalità, nel rispetto:
- dei suoi elementi tipologici, cioè dei caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica;
- degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura dell’organismo edilizio.
La caratteristica di tali interventi è infatti quella di essere effettuati mediante opere che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell'edificio che comporta la modifica dell’originaria consistenza fisica dell’immobile.

Dalla redazione