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10/11/2022

Appalti pubblici: esonero garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità

L'esonero della prestazione della garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità è applicabile anche ai contratti sopra soglia ma deve essere adeguatamente motivato dalla stazione appaltante.

Con il quesito 1463/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), sono stati chiesti chiarimenti in merito all'esonero della prestazione della garanzia definitiva prevista per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016.

In particolare, è stato chiesto se:
1. tale esonero può essere accordato anche nelle procedure sopra soglia;
2. per attribuire la caratteristica di operatore economico di comprovata solidità, sia ad esempio sufficiente che la stazione appaltante motivi che lo stesso abbia già positivamente eseguito in passato analoghe prestazioni nei propri confronti o a vantaggio di altre pubbliche amministrazioni. In caso contrario, si chiede di indicare come possa ritenersi un operatore economico di comprovata solidità.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha risposto che:
1. l’art. 103, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 individua le specifiche ipotesi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva anche negli appalti sopra soglia, purché ricorrano le condizioni di cui al medesimo disposto normativo, tra cui il caso in cui la stazione appaltante sia in grado di determinare che l’operatore economico sia dotato di comprovata solidità. A conferma di tale interpretazione, viene indicato il Bando tipo ANAC n. 1 (di cui alla Delib. ANAC 20/07/2022, n. 332) relativo ai contrati pubblici sopra soglia comunitaria, il quale all’art. 23 precisa che, ai sensi dell’art.103, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016, qualora l’appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, la stazione appaltante può prevedere l’esonero della prestazione della garanzia definitiva, sulla base di adeguata motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo;
2. rientra nella discrezionalità della singola amministrazione aggiudicatrice individuare gli indici sulla base dei quali valutare la capacità dell’operatore economico di far fronte, nel medio e lungo periodo, agli impegni assunti, nonché circoscrivere la documentazione considerata idonea alla dimostrazione dell’affidabilità dello stesso, sia in termini di solidità economica sia in termini di corretta esecuzione delle commesse pubbliche.
Il MIMS precisa altresì che il processo motivazionale sotteso all’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere formalizzato dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

Dalla redazione