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D. P.G.R. Toscana 03/11/2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
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Preambolo

 

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 marzo 2022;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 aprile 2022, n. 369;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni e suggerimenti della commissione consiliare II espresso nella seduta del 28 luglio 2022;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2022;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la Delib.G.R. 24 ottobre 2022, n. 1184;

Considerato quanto segue:

1. È necessario approvare un nuovo regolamento in particolare per intervenire su alcune disposizioni al fine di adeguarle alle modifiche apportate alla dalla L.R. n. 61/2020 nonché alle esigenze di gestione amministrativa e faunistica venatoria maturate nel corso di questi anni di applicazione del regolamento.

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC), capo II (Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria, capo III (Accesso agli ATC):

2. Le norme regolamentari per la gestione e l'accesso agli ATC sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto dell'esperienza maturata. In particolare, al fine di garantire una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili da parte degli ATC e degli accessi a

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TITOLO I - Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
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Capo I - Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC
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Art. 1 - Funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) (articoli 11-bis e 11-ter della L.R. n. 3/1994)

1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggetti alla disciplina vigente relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Gli a

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Art. 2 - Gestione finanziaria dell'ATC (articolo 11-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'ATC, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

a) quote di iscrizione versate dai cacciatori all'ATC;

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Capo II - Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e osservatorio per la fauna e l'attività venatoria
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Art. 3 - Gestione faunistica del territorio a caccia programmata (articolo 12 L.R. n. 3/1994)

1. Gli ATC provvedono entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana la previsione delle immissioni da effettuare e un resoconto di quanto svolto l'anno precedente. La Giunta regi

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Art. 4 - Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria (articolo 10 L.R. n. 3/1994)

1. L'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria collabora con gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla L.R. n. 3/1994, le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta dei dati inerenti

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Capo III - Accesso agli ATC
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Art. 5 - Indice di densità venatoria (articolo 13-bis della L.R. n. 3/1994)

1. L'indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio. La

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Art. 6 - Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:

a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;

b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia d

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Art. 7 - Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. Ogni cacciatore con residenza anagrafica in Toscana ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di residenza venatoria e per esercitare l'attività venatoria è obbligatoria l'iscrizione ad almeno un ATC toscano o di altra regione. Per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non è necessaria l'iscrizione all'ATC.

2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.

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Art. 8 - Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

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Art. 9 - Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da q

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Art. 10 - Cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. I cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC di residenza della propria regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad ulteriori ATC toscani non di residenza venatoria.

2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana

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Art. 11 - Mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori, aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana, possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annual

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Art. 12 - Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13-ter della L.R. n. 3/1994)

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, aventi residenza sia anagrafica che venatoria in Toscana, possono esercitare tale attività in un

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TITOLO II - Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata
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Capo I - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e oasi di protezione
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Art. 13 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della L.R. n. 3/1994)

1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate da ISPRA devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza.

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Art. 14 - Oasi di protezione (articolo 15 della L.R. n. 3/1994)

1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna stanziale.

2. Nelle oasi di protezione si

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Capo II - Zone di ripopolamento e cattura
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Art. 15 - Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. n. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono istituite per le finalità indicate all'articolo 16, comma 1 della L.R. n. 3/1994, e svolgono anche una importante funzione per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, attraverso il miglioramento delle caratteris

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Art. 16 - Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. n. 3/1994)

1. Le ZRC, individuate nel PFVR, perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo.

2. L'atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell'istituto. A

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Art. 17 - Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. n. 3/1994)

1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della L.R. n. 3/1994.

2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, può proporre:

a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16;

b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata

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Art. 18 - Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. n. 3/1994)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indir

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Capo III - Centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale
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Art. 19 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della L.R. n. 3/1994)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzio

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Capo IV - Zone di rispetto venatorio
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Art. 20 - Zone di rispetto venatorio (articolo 17-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

2. Le zone di rispetto venatorio (ZRV) di cui all'articolo 17-bis della L.R. n. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.

3. Le ZRV devono avere confini tali da favorire l'irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono aree gestite come non vocate agli ungulati.

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Capo V - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
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Art. 21 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:

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Capo VI - Aziende faunistico venatorie
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Art. 22 - Costituzione e rinnovo delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie (AFV) nel rispetto del PFVR, previo parere della Giunta regionale.

2. L'autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di AFV di cui all'articolo 20 della L.R. n. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale tosc

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Art. 23 - Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'articolo 20, comma 3 della L.R. n. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:

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Art. 24 - Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'articolo 20, comma 7 della L.R. n. 3/1994 è presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile, anche facendo ricorso, ove disponibili, alle apposite modalità di inserimento digitale.

2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:

a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quella in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dal PFVR. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche co

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Art. 25 - Recinzioni (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Le AFV non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziend

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Art. 26 - Immissioni (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Nel PFVR sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.

2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l'indirizz

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Art. 27 - Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 7 della L.R. n. 3/1994, l'attività venatoria nelle AFV è consentita ai soli soggetti auto

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Art. 28 - Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuità.

2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia d

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Art. 29 - Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AFV finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella L.R. n. 3/1994.

2. La competente struttura della Giunta regionale effet

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Art. 30 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. All'interno delle AFV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Ne

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Art. 31 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della L.R. n. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle AFV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.

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Capo VII - Aziende agrituristico venatorie
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Art. 32 - Costituzione e rinnovo delle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie (AAV) nel rispetto del piano faunistico venatorio, previo parere della Giunta regionale.

2. L'autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle AAV.

4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1 della L.R. n. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

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Art. 33 - Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'articolo 21, comma 2 della L.R. n. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:

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Art. 34 - Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Il titolare dell'AAV, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato da: abbattimenti, immissioni, numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, add

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Art. 35 - Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7 della L.R. n. 3/1994, l'attività venatoria nelle AAV è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 7, alle specie

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Art. 36 - Immissioni (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Ad esclusione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie

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Art. 37 - Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AAV finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella L.R. n. 3/1994.

2. La competente stru

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Art. 38 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. All'interno delle AAV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

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Art. 39 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della L.R. n. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle AAV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.

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Capo VIII - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
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Art. 40 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della L.R. n. 3/1994)

1. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare

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Art. 41 - Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (articolo 24 della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del PFVR.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'articolo 24 della L.R. n. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, de

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Art. 42 - Esercizio dell'attività (articolo 24 della L.R. n. 3/1994)

1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di AAV le aree di abbattimento possono essere frazionate.

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Art. 43 - Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale provvede al controllo sull'attività delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

2. La verificare della gestion

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Capo IX - Aree sottratte alla caccia programmata
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Art. 44 - Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della L.R. n. 3/1994)

1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'articolo 25 della L.R. n. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del PFVR e ricadono in una delle seguenti fattispecie:

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TITOLO III - Detenzione di allevamento di fauna selvatica
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Capo I - Allevamento di fauna selvatica
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Art. 45 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 della L.R. n. 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della L.R. n. 3/1994, contiene:

a) la tipologia di allevamento prescelta;

b) la localizzazione dell'allevamento;

c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;

d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;

e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. I titolari degli allevamenti di cui agli

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9280903 11358328
Art. 46 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 della L.R. n. 3/1994)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell'articolo 26 della L.R. n. 3/1994, con tabelle che recano la scritta "Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia".

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per

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9280903 11358329
Art. 47 - Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 della L.R. n. 3/1994)

1. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale. Per le specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) l'autorizzazione alla detenzione è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato ai sensi della suddetta normativa comunica alla competente struttura della Giunta regionale l'autorizzazione e l'eventuale cessazione della detenzione.

2. Coloro che inten

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9280903 11358330
Art. 48 - Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 della L.R. n. 3/1994)

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'articolo 49.

2. I soggetti riproduttori devono essere d

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Art. 49 - Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 della L.R. n. 3/1994)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo

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Art. 50 - Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 della L.R. n. 3/1994)

1. Il trasporto e l'utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo format

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TITOLO IV - Cattura di uccelli a scopo di richiamo
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Capo I - Cattura di uccelli a scopo di richiamo
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Art. 51 - Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali i

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TITOLO V - Appostamenti
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Capo I - Appostamenti
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Art. 52 - Appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento, legno o resina.

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9280903 11358339
Art. 53 - Appostamenti temporanei (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che no

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9280903 11358340
Art. 54 - Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Nel PFVR sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'articolo 57. Il PFVR pu

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9280903 11358341
Art. 55 - Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi, nel territorio di caccia programmata, deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fi

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Art. 56 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.

2. Gli appostamenti temporanei,

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9280903 11358343
Art. 57 - Appostamenti complementari (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), con

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9280903 11358344
Art. 58 - Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 L.R. n. 3/1994)

1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all'art

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9280903 11358345
Art. 59 - Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall'articolo 58, comma 1.

2. La distanza di cui al co

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Art. 60 - Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, con un margine di tolleranza di 5 metri, e deve essere dichiarata, ai sensi D.P.R. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.

2. La competente struttura della Giunta regionale, fermo restando il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 a livello regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della L. n. 157/1992, autorizza per ciascun territorio provinciale un ulteriore numero di appostamenti fissi in numero non superiore al 30 per cento di quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

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9280903 11358347
Art. 61 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.

2. Il mancato pagamento della tassa di

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9280903 11358348
Art. 62 - Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento

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Art. 63 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica in fase di conferma annuale alla competente struttura della Giunta regionale l'elenc

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9280903 11358350
Art. 64 - Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della L.R. n. 3/1994)

1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della L.R. n. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

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TITOLO VI - Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati
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Capo I - Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati
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Art. 65 - Organizzazione della gestione (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'

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9280903 11358354
Art. 66 - Monitoraggio degli ungulati (articolo 13-quater della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio e la redazione dei piani di prelievo degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti fauni

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Art. 67 - Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati, relativa al territorio di propria competenza, si avvalgono di un tecnico abilitato esperto in gestione faunistica nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.

2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, p

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Art. 68 - Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 della L.R. n. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta è elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione.

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9280903 11358357
Art. 69 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articolo 12 della L.R. n. 3/1994)

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;

b) individua il responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;

c) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC; ripartisce fra ciascuna unità di gestione i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi per specie e classe di età. Qualo

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9280903 11358358
Art. 70 - Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 20 e 21 della L.R. n. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie al di fuori dei recinti, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 66.

2. Il titolare provvede ad inserire nel portale indicato dalla competente struttura della Giu

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Art. 71 - Recupero dei capi feriti (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC od il soggetto gestore di gestione nel territorio di propria competenza, organizza le attività di recu

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9280903 11358360
Art. 72 - Verifiche sui capi abbattuti (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Gli ATC possono stabilire forme, modi e tempi per eventuali verifiche dei capi abbattuti.

2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della competente

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Capo II - Caccia al cinghiale
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9280903 11358362
Art. 73 - Requisiti e mezzi per l'esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:

a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'articolo 29, della L.R. n. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;

b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;

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9280903 11358363
Art. 74 - Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

2. L'ATC può differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.

3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti agli appositi registri regionali. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando apposito modulo disponibile sul portale RT CACCIA.

4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25 iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscan

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Capo III - Prelievo selettivo degli altri ungulati
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Art. 75 - Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 1, lettera m) e all'articolo 70, comma 4 dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento, può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell'equipollenza del

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Art. 76 - Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della L.R. n. 3/1994 possono iscriversi, nell'ATC di residenza venatoria, ad un solo distretto posto in area vocata per ciascuna specie ad esclusione dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC che possono iscriversi anche ad un altro distretto in area vocata per ciascuna specie. I cacciatori possono iscriversi anche ad un distretto per ciascuna specie in ciascuno degli ulterio

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Art. 77 - Controllo della fauna selvatica (articolo 37 della L.R. n. 3/1994)

1. Il proprietario o conduttore dei fondi sui quali si realizzano piani di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'

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Capo IV - Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER
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Art. 78 - Finalità (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER (Aree delle popolazioni di cervo appenninico condivise tra Toscana ed

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9280903 11358370
Art. 79 - Comprensorio e organi di gestione (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. I confini dei comprensori sono definiti dalla Regione nel PFVR.

2. I comprensori sono suddivisi

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9280903 11358371
Art. 80 - Coordinamento interregionale (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Le Regioni che condividono porzioni della stessa popolazione di cervo appenninico si coordinano nella gestione dei censimenti e dei prelievi scambia

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9280903 11358372
Art. 81 - Commissione tecnica (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. La commissione tecnica è composta da due funzionari tecnici nominati dalla competente struttura della Giunta regionale e da due tecnici nominati dagli ATC ricadenti nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio referente.

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Art. 82 - Piano annuale operativo (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Gli ATC competenti territorialmente coordinandosi tra loro e con i referenti delle unità di gestione incluse nel comprensorio propongono entro il 31 maggio alla commissione tecnica il piano annuale operativo relativo alla popolazione.

2. Il piano annuale operativo contiene:

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Art. 83 - Organizzazione del prelievo (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è rip

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Art. 84 - Assegnazione dei prelievi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle AFV e alle AAV, di cui all'articolo 83, comma 2, rientra nel piano di prelievo del sub-compren

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Art. 85 - Modalità di prelievo (articolo 28-bis della L.R. n. 3/1994)

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal piano annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale

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TITOLO VII - Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni
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Capo I - Abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati
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Art. 86 - Presentazione delle domande per gli esami di abilitazione (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 29 della L.R. n. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'

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Art. 87 - Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

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Art. 88 - Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno q

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Art. 89 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della L.R. n. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c).

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Art. 90 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta ed una prova orale nelle materie di cui all'articolo 87, comma 2. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.

2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la

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Art. 91 - Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 87, comma 2. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

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Art. 92 - Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneità (articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994)

1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 della L.R. n. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debit

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Capo II - Altre abilitazioni
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Art. 93 - Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 della L.R. n. 3/1994)

1. Il corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della L.R. n. 3/1994 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in dodici ore di lezione. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è nece

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Art. 94 - Altre abilitazioni (articolo 29 della L.R. n. 3/1994)

1. I contenuti e le modalità dei corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile, nonché i corsi per operatore grandi carnivori, sono disciplinati con delibera della Giunta regionale. I corsi possono essere svolti in collaborazione con le associazioni venatorie, l'Ente nazi

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TITOLO VIII - Portale per la gestione faunistico venatoria - RT CACCIA
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9280903 11358390
Capo I - Portale per la gestione faunistico venatoria - RT CACCIA
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Art. 95 - Finalità e definizione del portale per la gestione faunistico venatoria - RT CACCIA (articolo 10 della L.R. n. 3/1994)

1. La Regione predispone il portale per la gestione faunistico venatoria denominato RT CACCIA quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.

2. Il portale RT CACCIA costituisce lo strumento per le attività dell'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della L.R. n. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.

3. I

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Art. 96 - Presentazione delle istanze relative ai procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria (articolo 10 della L.R. n. 3/1994)

1. Le istanze che sulla base delle disposizioni vigenti sono presentate in modalità cartacea possono essere presentate anche in via telematica mediant

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TITOLO IX - Disposizioni finali
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Capo I - Disposizioni finali
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Art. 97 - Differimento dell'efficacia delle disposizioni del presente regolamento ed abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento sono efficaci a decorrere dal 1 febbraio 2023 e da tale data è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di

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