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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 05/09/2017, n. 48/R
D. P.G.R. Toscana 05/09/2017, n. 48/R
D. P.G.R. Toscana 05/09/2017, n. 48/R
D. P.G.R. Toscana 05/09/2017, n. 48/R
- Delib. G.R. 30/03/2020, n. 438
- Errata Corrige in B.U. 20/09/2017, n. 38
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PreamboloVisto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994); Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Reg.reg. 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352; Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Reg.reg. 19 luglio 2016, n. 5; Vista la Delib.G.R. 29 agosto 2017, n. 934; Considerato quanto segue: 1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria |
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TITOLO I - Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) |
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Capo I - Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC |
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Art. 1 - Funzionamento degli ATC (articolo 11-bis della L.R. 3/1994)1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso. Tutte le sedute e le deliberazioni del comitato di gestione devono essere |
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Art. 2 - Gestione finanziaria dell'ATC (articolo 11-bis della L.R. 3/1994)1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC. 2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. 3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie: |
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Capo II - Accesso agli ATC |
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Art. 3 - Indice di densità venatoria (articolo 13-bis della L.R. 3/1994)1. L'indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio a |
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Art. 4 - Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. 3/1994).1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC per le seguenti tipologie: a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia; |
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Art. 5 - Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria. Per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non è necessaria l'iscrizione all'ATC. 2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5. 3. Ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza |
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Art. 6 - Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC. 2. L |
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Art. 7 - Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di |
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Art. 8 - Cacciatori provenienti da altre regioni (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria. 2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre re |
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Art. 9 - Mobilità dei cacciatori toscani (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario ven |
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Art. 10 - Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, |
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Art. 11 - Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (articolo 13-ter della L.R. 3/1994)1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia al cinghiale in braccata secondo le norme di cui al titol |
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TITOLO II - Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata |
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Capo I - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e oasi di protezione |
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Art. 12 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della L.R. 3/1994)1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza. |
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Art. 13 - Oasi di protezione (articolo 15 della L.R. 3/1994)1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 15 della L.R. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna selvatica stanziale. 2. Nelle oasi di protezione si effettuano interve |
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Capo II - Zone di ripopolamento e cattura |
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Art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. 3/1994)1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità indicate all'articolo 16, comma 1 della L.R. 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. |
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Art. 15 - Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. 3/1994)1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo. 2. L'atto di costituzion |
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Art. 16 - Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. 3/1994)1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della L.R. 3/1994. 2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, indica: a) le zone di ripopolamento e cattura da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui al l'articolo 15; b) le zone di ripopolamento e cattura da confermare o da confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso allega la documentazione di cui all'articolo 15; c) le zone di ripopolamento e |
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Art. 17 - Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della L.R. 3/1994)1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima d |
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Capo III - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale |
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Art. 18 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della L.R. 3/1994)1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione d |
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Capo IV - Zone di rispetto venatorio |
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Art. 19 - Zone di rispetto venatorio (articolo 17-bis della L.R. 3/1994)1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali. 2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'articolo 17-bis della L.R. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio e possono essere riconfermate. |
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Capo V - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale |
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Art. 20 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della L.R. 3/1994)1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. 4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: |
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Capo VI - Aziende faunistico venatorie |
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Art. 21 - Costituzione delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie. 4. La domanda di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria di cui all'articolo 20, comma 1 della L.R. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità col turale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascic |
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Art. 22 - Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'articolo 20, comma 3 della L.R. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica: |
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Art. 23 - Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'articolo 20, comma 7 della L.R. 3/1994 deve essere presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile. 2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene: a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dalla competente struttura della Giunta regionale. Tale stim |
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Art. 24 - Recinzioni (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale. 2. Per il raggiungi |
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Art. 25 - Immissioni (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria. 2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di |
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Art. 26 - Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 7 della L.R. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende faunist |
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Art. 27 - Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di aziende faunistico venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuità. 2. Nel |
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Art. 28 - Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende faunistico vena |
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Art. 29 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. All'interno delle aziende faunistico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quar |
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Art. 30 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della L.R. 3/1994)1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione d |
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Capo VII - Aziende agrituristico venatorie |
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Art. 31 - Costituzione delle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende agrituristico venatorie. 4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1 della L.R. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; |
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Art. 32 - Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'articolo 21, comma 2 della L.R. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonch&e |
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Art. 33 - Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. Il titolare dell'azienda agrituristico venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato degli abbattimenti, del numero di permessi rilasciati |
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Art. 34 - Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7 della L.R. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna |
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Art. 35 - Immissioni (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. Ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere |
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Art. 36 - Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende agr |
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Art. 37 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. All'interno delle aziende agrituristico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle |
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Art. 38 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della L.R. 3/1994)1. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizion |
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Capo VIII - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani |
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Art. 39 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della L.R. 3/1994)1. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in: |
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Art. 40 - Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (articolo 24 della L.R. 3/1994)1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani. 4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'articolo 24 della L.R. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni sing |
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Art. 41 - Esercizio dell'attività (articolo 24 della L.R. 3/1994)1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa. 2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristico venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate. |
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Art. 42 - Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della L.R. 3/1994)1. La struttura competente della Giunta regionale provvede al controllo sull'attività delle aree per l'addestrament |
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Capo IX - Aree sottratte alla caccia programmata |
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Art. 43 - Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della L.R. 3/1994)1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'articolo 25 della L.R. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie. |
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TITOLO III - Detenzione di allevamento di fauna selvatica |
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Capo I - Allevamento di fauna selvatica |
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Art. 44 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 L.R. 3/1994)1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della L.R. 3/1994, contiene: a) la tipologia di allevamento prescelta; b) la localizzazione dell'allevamento; c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare; d) le tecniche di allevamento che si intendono ad |
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Art. 45 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 L.R. 3/1994)1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio. 2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell'articolo 26 della L.R. 3/1994, con tabelle che recano la scritta "Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia". |
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Art. 46 - Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 L.R. 3/1994)1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale. 2. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell'unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l'eventuale |
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Art. 47 - Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 L.R. 3/1994)1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'articolo 48. 2. I soggetti riprodutto |
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Art. 48 - Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 L.R. 3/1994)1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, ge |
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Art. 49 - Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 L.R. 3/1994)1. Il trasporto e l'utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate: a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato an |
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TITOLO IV - Cattura di uccelli a scopo di richiamo |
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Capo I - Cattura di uccelli a scopo di richiamo |
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Art. 50 - Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto del |
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TITOLO V - Appostamenti |
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Capo I - Appostamenti |
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Art. 51 - Appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno. |
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Art. 52 - Appostamenti temporanei (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino al |
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Art. 53 - Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'articolo 56 Il piano faunistico venatori |
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Art. 54 - Distanze fra gli appostamenti issi (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti e |
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Art. 55 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo. |
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Art. 56 - Appostamenti complementari (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci con una lunghezza massima di metri 5 d |
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Art. 57 - Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 L.R. 3/1994)1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi d |
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Art. 58 - Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall'articolo 57, comma 1. |
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Art. 59 - Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi D.P.R. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari. 2. La competente struttura della Giunta regionale autorizza per ogni comprensorio provinciale appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della L. 157/1992. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale. 3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica, a mezzo lettera raccomandata o tramite trasmissione telematica, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta. N5 4. La |
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Art. 60 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi. |
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Art. 61 - Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'articolo 51, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purch&ea |
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Art. 62 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla competente struttura della Giunta Regionale l'elenco dei frequentatori d |
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Art. 63 - Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della L.R. 3/1994)1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della L.R. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domesti |
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TITOLO VI - Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati |
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Capo I - Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati |
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Art. 65 - Monitoraggio degli ungulati (articolo 9 della L.R. 10/2016, articolo 13-quater della L.R. 3/1994)1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e |
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Art. 66 - Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 6 della L.R. 10/2016)1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati di cui all'articolo 6, comma 2 della L.R. 10/2016, relativa al territorio di propria competenza, possono instaurare forme di collaborazione nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio. |
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Art. 67 - Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 4 della L.R. 10/2016)1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 10 della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie per le aree non vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione in esse incluse. 2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non vocate per gli ungulati è organizzata dai |
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Art. 68 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016, articolo 12 della L.R. 3/1994)1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) raccoglie e organizza le proposte di piano annuale e i dati relativi alle popolazioni di ungulati presenti nel comprensorio, redige la proposta di piano annuale di gestione ungulati per le aree vocate del comprensorio e la invia alla competente struttura della Giunta regionale; b) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC; c) individua un responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per ciascuna specie per l'organizzazione del mon |
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Art. 69 - Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016; articoli 20 e 21 L.R. 3/1994)1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristicovenatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 65. 2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giun |
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Art. 70 - Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, isc |
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Art. 71 - Verifiche sui capi abbattuti (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per le verifiche dei capi abbattuti. 2. Per la verifica degli abba |
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Capo II - Caccia al cinghiale |
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Art. 72 - Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata: a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'articolo 29, della L.R. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997; b) i cacciatori iscritti, alla data |
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Art. 73 - Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della L.R. 10/2016)1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. 2. L'ATC può differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze. 3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV. 4. La caccia al cinghiale in braccata |
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Capo III - Prelievo selettivo degli altri ungulati |
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Art. 74 - Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'articolo 67 per il territorio |
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Art. 75 - Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 6 della L.R. 10/2016)1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della L.R. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC. 2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza, e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di g |
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Capo IV - Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico |
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Art. 76 - Finalità (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nelle aree |
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Art. 77 - Comprensorio e organi di gestione (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori. |
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Art. 78 - Commissione di coordinamento (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016) |
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Art. 79 - Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. La commissione tecnica è composta da tecnici faunistici nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico. |
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Art. 80 - Strumenti di gestione delle popolazioni (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma an |
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Art. 81 - Piano poliennale di gestione (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione. |
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Art. 82 - Programma annuale operativo (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo. 2. Il programma annuale operativo contiene: |
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Art. 83 - Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio. 2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensori e nelle unità di gestione in funz |
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Art. 84 - Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agrituristico venator |
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Art. 85 - Modalità di prelievo (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016)1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile |
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TITOLO VII - Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni |
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Capo I - Abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati |
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Art. 86 - Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'articolo 29 della L.R. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'arti |
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Art. 87 - Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sit |
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Art. 88 - Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della L.R. 3/1994)1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti: a) legislazione |
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Art. 89 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della L.R. 3/1994)1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte po |
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Art. 90 - Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti: a) caratteristiche delle specie ungulate; |
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Art. 91 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'articolo 90 e una prova pratica. La prova scritta è a quiz a risposta multipla. 2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta. 3. La prova pratica consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata pr |
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Art. 92 - Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 90. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti. |
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Art. 93 - Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneità (articoli 28-quater e 29 della L.R. 3/1994)1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 del |
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Capo II - Altre abilitazioni |
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Art. 94 - Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 L.R. 3/1994)1. Il corso di l'abilitazione al controllo ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 3/1994 delle specie volpe minilepre, coniglio selvatico, corvidi, nutria, cinghiale, colombo di città, tortora orientale dal collare, storno, è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola |
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Art. 95 - Altre abilitazioni (articolo 29 L.R. 3/1994)1. I contenuti e le modalità dei corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane da |
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TITOLO VIII - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale |
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Capo I - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale |
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Art. 96 - Finalità e definizione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (articolo 10 L.R. 3/1994)1. La Regione predispone il sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV) quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale. 2. Il SIFV costituisce lo strumento per le attività dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 10 della L.R. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori. 3. Il SIFV è gestito dalla competente struttura della Giunta Regionale, è collegato con gl |
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TITOLO IX - Disposizioni finali |
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Art. 97 - Norme transitorie e di prima applicazione1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di |
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Art. 98 - Abrogazioni1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuaz |
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Art. 99 - Disapplicazione dei regolamenti provincialiAi sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di |
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Art. 100 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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