L. R. Toscana 12/01/1994, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 12/01/1994, n. 3

Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 17/02/2021, n. 21
- L.R. 03/02/2021, n. 4
- L.R. 29/12/2020, n. 98
- L.R. 15/07/2020, n. 61
- L.R. 23/12/2019, n. 79
- L.R. 25/11/2019, n. 70
- L.R. 13/11/2019, n. 65
- L.R. 16/02/2018, n. 8
- L.R. 27/12/2017, n. 78
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 28/07/2017, n. 37
- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 27/12/2016, n. 88
- L.R. 16/12/2016, n. 84
- L.R. 01/03/2016, n. 20
- L.R. 09/02/2016, n. 10
- L.R. 28/12/2015, n. 82
- L.R. 30/12/2014, n. 88
- L.R. 29/12/2014, n. 86
- L.R. 12/11/2013, n. 65
- L.R. 31/05/2013, n. 27
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 03/02/2010, n. 2
- L.R. 09/04/2009, n. 17
- L.R. 04/04/2007, n. 19
- L.R. 25/07/2005, n. 47
- L.R. 23/02/2005, n. 34
- L.R. 11/10/2002, n. 36
- L.R. 10/06/2002, n. 20
- L.R. 12/02/1999, n. 7
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Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”N1 nonché della Convenzione di Parigi del

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Art. 1 bis - Cultura della sicurezza

N4

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Art. 2 - Principi generali

1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente le

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Titolo 2 - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

N6

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Art. 5-bis - Esercizio funzioni con soggetti terzi

1. La competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'artico-lo 7, comma 2, lettera a

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Titolo 3 - PIANIFICAZIONE

N7

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Art. 6 - Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria

N8

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità pro

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Art. 6 bis - Comprensorio

N9

1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.

2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:

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Art. 6 ter - Piano faunistico venatorio regionale

N10

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Art. 7 - Programmazione regionale

N11

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

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Art. 7 bis - Disposizioni transitorie

N10

1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge region

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Art. 8 - Piani faunistico-venatori provinciali

N14

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Art. 9 - Piano annuale di gestione

N14

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Art. 10 - Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria

N15

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.

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Art. 10-bis. - Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.

1. È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.

2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materi

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Titolo 4 - DESTINAZIONI DEL TERRITORIO
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Art. 11 - Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)

N20

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Art. 11 bis - Natura e organi degli ATC

N21

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Art. 11 ter - Comitato di gestione e Presidente dell’ATC

N21

1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’

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Art. 11 quater - Revisore unico

N22

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.

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Art. 11 quinquies - Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC

N23

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Art. 11-sexies - Procedure di affidamento dei contratti.

N24

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Art. 12 - Attività dell'ATC

N8

1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del

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Art. 12-bis - Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC
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Art. 13 - Controllo sostitutivo

1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli "12, 13-ter, comma 4-bis e 13-qu

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Art. 13 bis - Indice di densità venatoria

N4

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Art. 13 ter - Accesso agli ATC

N4

1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all’articolo 13 bis.

2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venat

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Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC

1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato

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Art. 14 - Zone di protezione

N30

1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalit&agrav

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Art. 15 - Oasi di protezione

N30

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente de

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Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura

N30

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

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Art. 17 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

N30

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

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Art. 17 bis - Zone di rispetto venatorio

N9

1. "La Giunta regionale"N107, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f).

2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza.

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Art. 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere “alla struttura regionale competente” N31 la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. “La struttura regionale competente” N31 rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri

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Art. 19 - Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui all’articolo 18 della presente legge, nonché alle dis

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Art. 20 - Aziende faunistico-venatorie

N30

1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice ro

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Art. 21 - Aziende agrituristico-venatorie

N30

1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.

2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.

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Art. 22 - Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico-venatoria

1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. I

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Art. 23 - Aree contigue a parchi naturali e regionali

1. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’art. 3, 2º comma, della

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Art. 24 - Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani

1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa. N2

1-bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su domanda puntualmente motivata da parte degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata.N115

2. “La struttura regionale competente”N31 approva il regolamento di gestione delle aree

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Art. 25 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune "e all'ATC"N111. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche “alla struttura regionale competente” N31 .

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Art. 26 - Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro d

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Titolo 5 - ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO
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Art. 27 - Specie oggetto di tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo d

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Art. 28 - Esercizio della caccia

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall’art. 12, 1º comma della L. n. 157/1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso

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Art. 28-bis - Gestione faunistico venatoria degli ungulati

N47

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all'articolo 6-bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.

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Art. 28-ter - Indennizzo dei danni

N47

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Art. 28 quater - Abilitazione alla caccia agli ungulati

1. La caccia di selez

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Art. 28-quinquies - Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie

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Art. 29 - Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni

N30

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblic

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Art. 30 - Calendario venatorio

1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio. N51

2. L’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di sett

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Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con boss

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Art. 32 - Divieti

1. È vietato:

a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellagione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive “alla Regione” N31;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione

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Art. 33 - Divieti speciali di caccia

1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a so

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Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

N60

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato "e registrati nel portale di cui al comma 3-bis."N111

3-bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto.

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Art. 34 bis - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie

N93

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Art. 35 - Giornata venatoria

1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia

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Art. 36 - Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico

1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere “dell'ISPRA”N31, gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale delle

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Art. 37 - Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. “La Regione”N66, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, “provvede” N66 controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere “dell’ISPRA” N66.

2 bis. Ai fini del controllo delle

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Art. 37 bis - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE

N68

1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate a

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Art. 37 ter - Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

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Art. 37 quater - Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE

N72

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Art. 37 quinquies - Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 299/147/CE

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Art. 38 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

N30

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immedia

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Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto c

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Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi

1. L’istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l’utilizzazione come

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Art. 41 - Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

N73

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla

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Art. 42 - Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di colti

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Art. 43 - Commercio di fauna selvatica

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagian

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Art. 44 - Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero

1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

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Art. 45 - Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, possono

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Titolo 6 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

N74

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Titolo 7 - VIGILANZA E SANZIONI
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Art. 51 - Vigilanza venatoria

1. Alla vigilanza sull’applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;

b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali "dei Carabinieri Forestali"N107;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

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Art. 52 - Guardie venatorie volontarie

N76

1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, “ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”

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Art. 53 - Convenzioni

N30

1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:

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Art. 54 - Poteri di vigilanza venatoria

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell’art. 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 28, del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

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Art. 55 - Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legisla

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Art. 56 - Competenza delle Province

N78

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Art. 57 - Sanzioni penali

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall’art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

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Art. 58 - Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie

N79

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;

b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;

c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione &

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Art. 59 - Sanzioni principali non pecuniarie

1. Per le violazioni di cui all’art. 58, lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.

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Art. 60 - Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o comm

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Art. 61 - Annotazione delle infrazioni

1. Ai fini dell’aumento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui all’art. 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.

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Art. 62 - Obbligo di ripristino

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sost

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Titolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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3993527 7283747
Art. 63 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie disciplinate dall’art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213, del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agrituristico-venatorie di cui al precedente art. 21.

2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istitut

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Art. 63 bis - Norma finanziaria

N4

1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite “nel DEFR”N83 in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 7.

2. Agli oneri relativi all’attuazione dell’articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.

2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi. N28

2-ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2-bis sono ridotte dell'importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivame

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Art. 64 - Norma Finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla

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Allegato A - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana

N86

- ATC n. 1 denominato “AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO” comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana;

- ATC n. 2 denominato “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;

- ATC n. 3 denominato “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille;

- ATC n. 4 denominato “FIRENZE NORD-PRATO” comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano,Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;

- ATC n. 5 denominato “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;

- ATC n. 6 denominato “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;

- ATC n. 7 denominato “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;

- ATC n. 8 denominato “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

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