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04/10/2022

Appalti pubblici: la s.a. deve verificare la conformità ai criteri ambientali minimi

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ricordato che le stazioni appaltanti sono tenute a verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di riferimento.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per la fornitura annuale di toner e cartucce ricondizionati, è stato chiesto un parere all'ANAC circa la presunta illegittimità dell'aggiudicazione per carenza delle specifiche tecniche del prodotto offerto rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento.
La stazione appaltante (s.a.) ha precisato che era previsto che le ditte invitate offrissero prodotti conformi ai vigenti CAM per l’acquisto di consumabili da stampa e che nella fase di esecuzione del contratto avrebbe potuto effettuare verifiche e controlli sui beni forniti e, in caso di difformità, procedere alla risoluzione del contratto. Inoltre, l’impresa aggiudicataria, oltre alla produzione delle relative schede tecniche dei prodotti offerti, aveva reso le dichiarazioni di conformità ai criteri CAM.

Considerazioni di diritto
Ai sensi dell'art. 34 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (c.d. PAN GPP), attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi (CAM).
I CAM, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, del D. Leg.vo 50/2016.
L’ANAC, con la Delibera del 20/09/2022, n. 435, ha osservato che l’art. 34 del D. Leg.vo 50/2016 risponde all’esigenza di garantire lo sviluppo sostenibile anche attraverso un uso dei contratti orientato all’eco-efficienza. L’assegnazione di un peso rilevante ai profili ambientali in sede di confronto concorrenziale ha, infatti, l’effetto di innalzare i livelli di sostenibilità delle attività sia delle imprese (in termini di un minore impatto sulle matrici ambientali del ciclo di produzione e uso del prodotto) sia delle stazioni appaltanti (in termini di minore impatto sul ciclo di vita del prodotto che si procurano).

Per le cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate è in vigore il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 17/10/2019, con il quale sono state fornite una serie di indicazioni quali le specifiche tecniche dei prodotti ovvero la quota minima di cartucce rigenerate e il possesso di etichette ambientali conformi alle norme tecniche; indicazioni delle quali le stazioni appaltanti interessate devono necessariamente tener conto nella definizione dei relativi atti di gara, per consentire poi la verifica della rispondenza ai suddetti criteri.
In conclusione, spetta alla stazione appaltante, anche secondo quanto indicato nella propria lex specialis, verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano comunque conformi e coerenti con le specifiche previste dai criteri minimi ambientali di riferimento.

Dalla redazione