FAST FIND : FL7245

Flash news del
27/09/2022

Titolo di studio conseguito all’estero e partecipazione alla gara

Secondo il TAR Sicilia, è legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che non abbia ottenuto l’attestazione di equipollenza del titolo di studi conseguito all’estero entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.

Nel caso di specie si trattava di una gara per l’affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari. La società ricorrente contestava l’esclusione dalla procedura motivata dalla omessa presentazione della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio (laurea in ingegneria meccanica), conseguito in Romania, relativamente al responsabile unico del servizio.
Il TAR Sicilia-Palermo 13/09/2022, n. 2563 ha ritenuto infondati i motivi del ricorso per le seguenti ragioni.

Il TAR ha ricordato che il concetto di riconoscimento del titolo di studio estero implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che il suo titolare chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza. Ed infatti, ai fini della sua utilizzabilità, è indispensabile una valutazione sostanziale della completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all’estero rispetto agli omologhi parametri nazionali.
In assenza di tale valutazione, che trova espressione nell’attestazione di equipollenza, il titolo di studio conseguito all’estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive (siano esse concorsi per l’assunzione di personale o gare d’appalto), in quanto non si ha contezza della sua corrispondenza rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.
Inoltre il principio della necessità del riconoscimento del titolo di studio estero va coordinato con la regola generale, costantemente affermata in giurisprudenza, che abilita alla presentazione delle proposte negoziali le imprese in possesso dei richiesti requisiti (sia in quanto già posseduti, sia in quanto strumentalmente acquisiti) al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara, entro il quale l'offerta deve pervenire alla stazione appaltante.

Ne deriva che, qualora tra i requisiti di partecipazione figuri il possesso di un titolo di studio e la concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.
Tale necessità sussiste a prescindere dall’inserimento della relativa previsione nella lex specialis, in quanto viene in considerazione una classica ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario. Nel caso in cui la legge di gara risulti poco chiara al riguardo, ciò non può legittimare la mancata applicazione di una norma primaria cogente incidente sul valore legale del titolo di studio, il cui possesso costituisce requisito di partecipazione.
Nella fattispecie la ricorrente aveva partecipato indicando di disporre di risorse in possesso dei requisiti previsti dal capitolato tecnico, allegando quali mezzi di prova i corrispondenti curricula. Non aveva prodotto però l’attestazione di equipollenza del titolo conseguito all'estero e si era attivata per ottenerne il riconoscimento solo successivamente alla comunicazione della causa ostativa alla partecipazione da parte della stazione appaltante, ovverosia, tardivamente. Di conseguenza l’esclusione dalla gara è stata ritenuta legittima.

Il TAR non ha ritenuto neanche valido, in alternativa, l’ulteriore curriculum (diverso da quelli prodotti in fase di gara) presentato in sede di soccorso istruttorio. Sul punto i giudici hanno chiarito che si trattava di un requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico professionale che non era suscettibile di modifica ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016, norma che esclude il soccorso istruttorio nel caso di incompletezza o irregolarità relative all’offerta economica e a quella tecnica.
Ammettere il cambiamento del soggetto indicato quale responsabile unico del servizio, mediante la produzione di un curriculum non indicato nell’istanza di partecipazione, si sarebbe sostanziato, in particolare, in un’inammissibile integrazione della documentazione di gara, la quale fuoriusciva dal perimetro di tale istituto.

Dalla redazione