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27/09/2022

Appalti pubblici: suddivisione in lotti e indicazione modalità di calcolo compensi progettista

In tema di appalti pubblici, l'ANAC, con Atto del Presidente del 07/09/2022, ha ribadito che le s.a. devono suddividere gli appalti in lotti e che le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono essere indicate anche nell'avviso di manifestazione di interesse che precede la procedura negoziata.

Fattispecie
All'ANAC è giunta una segnalazione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativa ad un avviso di manifestazione di interesse per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione per la ristrutturazione di due immobili.
Dall’analisi della documentazione di gara, era emerso che la stazione appaltante (s.a.):
1. aveva previsto l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione riguardanti lavori di ristrutturazione di due edifici, pur non essendo collegati, ubicati in luoghi diversi ed aventi caratteristiche differenti (uno con finalità residenziali e l'altro destinato a diversi servizi), senza provvedere ad una suddivisione in lotti funzionali;
2. non aveva allegato i documenti riguardanti il calcolo del compenso per il progettista, essendo riportato nell’avviso soltanto il relativo importo finale, senza precisare il procedimento adottato per il calcolo dello stesso.

1. Suddivisione degli appalti in lotti
In merito alla mancata suddivisione in lotti, l'ANAC ha rilevato che:
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- la suddivisione in lotti costituisce uno strumento posto a tutela della concorrenza, avente la finalità di garantire l'accesso al mercato delle piccole e micro imprese, e, pertanto, la scelta della stazione appaltante di svolgere un’unica procedura comporterebbe un’unificazione dei requisiti di partecipazione con conseguente limitazione da parte degli operatori economici privi dei requisiti cumulativi richiesti nel bando; 
- l’esigenza di garantire l’unitarietà della progettazione non può prescindere dalle diverse caratteristiche funzionali e dall’indipendenza degli edifici;
- la suddivisione in lotti non impedisce una visione unitaria dell’intervento, potendo la stazione appaltante richiedere, per entrambi i lotti, un determinato standard progettuale che possa assicurare l’organicità dell’intervento;
- pur volendo ritenere sostenibile l'argomentazione dell'unitarietà dell'intervento quale presupposto per la deroga alla suddivisione in lotti, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare puntualmente tali ragioni nella lettera di invito, ai sensi del suddetto art. 51, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell’appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito.   

2. Indicazione delle modalità di calcolo compensi 
In riferimento alla mancata indicazione negli atti di gara del metodo di calcolo del compenso, l'ANAC ha rilevato che:
- l’art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dal D. Min. Giustizia 17/06/2016, quale criterio o base di riferimento per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento e ciò, al fine di evitare che le stesse possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria e non conformi al principio dell’equo compenso;
- per tale ragione, deve essere riportato nell’elaborato allegato agli atti di gara il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei compensi da porre a base di gara, dal quale risulti altresì che le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo degli stessi;
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 (di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417), al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016. Inoltre, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo;
- i principi di trasparenza, correttezza ed equo compenso, sono dei principi generali a cui la P.A. deve informare il suo agire in ogni fase del procedimento, a partire dagli atti prodromici allo stesso;
- la s.a. risulta aver provveduto alla pubblicazione dell’elaborato riportante la determinazione analitica del corrispettivo ai sensi del D. Min. Giustizia del 17/06/2016 soltanto a gara già avviata, mentre un più rigoroso rispetto del principio di pubblicità e trasparenza avrebbe imposto la sua inclusione negli atti di gara già a partire dalla fase preliminare della manifestazione di interesse, in modo da consentire agli eventuali operatori economici interessati di verificare la congruità dell’importo fissato e di valutare la convenienza alla partecipazione alla stessa.
Si veda in proposito Modalità di calcolo compensi progettista anche in avviso di indagine di mercato.

Dalla redazione