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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39
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- Com. ANAC 24/06/2024
- Sent. Corte Cost. 04/06/2024, n. 98
- L. 05/03/2024, n. 21
- L. 12/04/2022, n. 35
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
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Premessa |
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Capo I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa. 2. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti; b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; |
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Capo II - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Art. 3. - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; N4 b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di di |
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Capo III - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
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Art. 4. - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione |
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Art. 5. - Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nel |
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Capo IV - INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO |
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Art. 6. - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di co |
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Art. 7. - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale1. N3 A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: |
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Art. 8. - Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. |
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Capo V - INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE |
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Art. 9. - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o cont |
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Art. 10. - Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: |
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Capo VI - INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO |
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Art. 11. - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. |
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Art. 12. - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 2. Gli inc |
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Art. 13. - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’a |
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Art. 14. - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’artic |
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Capo VII - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 15. - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, e |
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Art. 16. - Vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione1. L’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di acc |
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Art. 17. - Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del pre |
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Art. 18. - Sanzioni1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. |
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Art. 19. - Decadenza in caso di incompatibilità1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di in |
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Capo VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 20. - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. |
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Art. 21. - Applicazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 20011. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter |
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Art. 23. - Abrogazioni1. Il comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato. |
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