Inconferibilità di incarichi per precedente attività professionale a favore della p.a. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/12/2022

Inconferibilità di incarichi per precedente attività professionale a favore della p.a.

L'ANAC ha ritenuto inconferibile l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico di un comune ad un soggetto che aveva già svolto attività professionale a favore dello stesso comune, in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Fattispecie
L'ANAC riscontrava la possibile sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39 in ordine all’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico nel settore “Lavori pubblici/patrimonio”, affidato ad un soggetto che aveva svolto diversi incarichi professionali (in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione) a favore dell’ente comunale nei 2 anni antecedenti l’assunzione dell’incarico di responsabile.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 16/11/2022, n. 550, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- la lett. c), dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, prevede che a coloro che nei 2 anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;
- tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del D. Leg.vo 39/2013;
- la ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa;
- la norma di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 39/2013 prevede 2 distinte ipotesi di inconferibilità degli incarichi elencati dalle lettere a), b) e c): la prima prevede, quale causa ostativa all’assunzione, l’aver svolto incarichi e cariche presso enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico; la seconda assume, invece, quale requisito “in provenienza”, l’aver svolto attività professionale in proprio se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico,
- la norma non lascia margini di dubbio in merito all’individuazione del beneficiario delle attività professionali rilevanti ai fini dell’inconferibilità, prevedendo chiaramente, quale presupposto ostativo all’assunzione degli incarichi “in destinazione”, lo svolgimento in proprio di “attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”, laddove per “ente” non si intende l’ente di diritto privato regolato o finanziato, bensì l’ente pubblico, che eventualmente conferisce l’incarico in destinazione;
- si considera quindi, quale presupposto applicativo “in provenienza”, l’aver esercitato, nei 2 anni antecedenti il conferimento di uno degli incarichi elencati nelle lett. a), b) e c), dell'art. 4, del D. Leg.vo 39/2013, attività professionale a favore (regolata, finanziata o comunque retribuita) dell’ente che conferisce l’incarico;
- non vi sono pertanto dubbi sul fatto che l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 39/2013 si applichi anche nei confronti di coloro che svolgano attività professionale a favore dell’amministrazione che successivamente conferisce l’incarico.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che:
- dall’attività istruttoria è emerso che il soggetto, nei 2 anni antecedenti l’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune, aveva ricevuto dal medesimo comune il conferimento di diversi incarichi esterni;
- l'incarico appare rientrare nella definizione della lett. k), dell'art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 39/2013 relativa agli incarichi dirigenziali esterni, poiché comporta l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Lavori pubblici/patrimonio il quale comprende l’Ufficio Lavori Pubblici, l’Ufficio espropri, l’Ufficio appalti e contratti, l’Ufficio Agricoltura e foreste, l’Ufficio Patrimonio e demanio) e non risulta che l’interessato sia iscritto nei ruoli di alcuna pubblica amministrazione;
- nell’arco temporale compreso tra il 2019 e il 2021, risulta obiettivamente conferita al professionista una molteplicità e una pluralità di incarichi - conferiti a breve distanza tra loro e volti a coprire di fatto almeno tutto l’anno 2020 - riguardanti altrettanto numerosi ambiti di competenza dell’ufficio Lavori pubblici/patrimonio, tanto da conferire all’attività professionale svolta in proprio dal professionista, nel suo complesso considerata, il carattere della continuità e della stabilità, così come richiesto dall’art. 4 del D. Leg.vo 39/2013 ai fini dell’inconferibilità di un successivo incarico di funzioni dirigenziali, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento;
- allo stato normativo attuale la lettera della norma, per la fattispecie in esame, non prevede limiti di applicazione legati alle dimensioni dell’ente e, pertanto, devono ritenersi integrati i presupposti applicativi della lett. c), dell’art. 4, del D. Leg.vo 39/2013 nel conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio presso il comune;
- pertanto, l'assunzione dell’incarico di Responsabile dell’UTC V Settore “Lavori pubblici/patrimonio” del comune da parte del professionista appare integrare la violazione del divieto di cui alla lett. c), dell’art. 4, del D. Leg.vo 39/2013.

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