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11/01/2023

Inconferibili gli incarichi a condannati per reati contro la PA anche se la pena è sospesa

L'ANAC ha ribadito che non si possono conferire incarichi a chi sia stato condannato per reati commessi contro la pubblica amministrazione anche nel caso di sospensione della pena.

Fattispecie
È stato chiesto all'ANAC un parere in merito in merito all’applicazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39 nei confronti di un dirigente di un ente, condannato a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all’art. 326 del Codice penale (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio).

Contesto normativo
L'art. 3, del D. Leg.vo 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, non possono essere attribuiti:
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L'art. 35-bis del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165, prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Considerazioni ANAC
Con Atto del Presidente ANAC del 07/12/2022, è stata ribadita la piena operatività del divieto stabilito dall’art. 3 del D. Leg.vo 39/2013 anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna che ne costituisce il presupposto sospenda la pena ai sensi degli artt. 163 del Codice penale.
L'ANAC ha infatti evidenziato come l’inconferibilità non rientri nella categoria delle misure sanzionatorie (penali o amministrative) ma attiene ad uno status soggettivo in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione. Essa assolve ad una funzione di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione.
L’attribuzione o il mantenimento degli incarichi specificamente elencati all’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 39/2013 sono vietati per carenza di un requisito soggettivo, dovendosi rintracciare nella sentenza di condanna una prova dell’inidoneità alla spendita di poteri pubblici nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Con riferimento al dies a quo del periodo di inconferibilità, l'ANAC ha affermato che il divieto di conferire incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza in ordine alla situazione di inconferibilità (si veda la Delib. ANAC 18/12/2019, n. 1201 e Inconferibilità di incarichi presso le p.a. in caso di condanna: indicazioni dell'ANAC).

Con riferimento ai rapporti tra l'art. 3 del D. Leg.vo 39/2013 e l'art. 35-bis del D. Leg.vo 165/2001, l’ANAC, con la citata Delib. ANAC 18/12/2019, n. 1201 ha individuato elementi comuni e differenze.
In particolare, l’art. 35 bis del D. Leg.vo 165/2001 rappresenta una diversa fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso o siano sospettati di infedeltà. In questo senso, si preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non dirigenziali.
Quanto, invece, alla durata delle preclusioni, l’art. 3 del D. Leg.vo 39/2013 parametra il periodo dell’inconferibilità alla pena irrogata ed alla tipologia di sanzione accessoria interdittiva eventualmente comminata, fissando un limite temporale al dispiegarsi degli effetti (il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Leg.vo 39/2013, ha una durata pari al doppio della pena inflitta).
Diversamente, il divieto posto dall’art. 35-bis del D. Leg.vo 165/2001 continua ad operare fino a che non sia intervenuta, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva, che abbia fatto venir meno la situazione impeditiva.

Conclusioni
Di conseguenza, l'ANAC ha ritenuto vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35-bis del D. Leg.vo 165/2001, anche a seguito del decorso dei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del D. Leg.vo 39/2013 e salvo eventuale provvedimento di riabilitazione.

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Si segnala che l'ANAC ha recentemente pubblicato un documento recante Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità, il quale è composto da 2 sezioni: una tabella nella quale vengono indicate le pronunce dell’ANAC nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva (con il relativo riferimento normativo); la seconda sezione contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.
Inoltre, l'ANAC ha pubblicato un documento contenente undici pillole esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità, con i relativi riferimenti normativi.

Dalla redazione