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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Concorsi di progettazione negli appalti pubblici: chiarimenti dall'ANAC
Fattispecie
In tema di appalti pubblici, sono giunti all'ANAC degli esposti relativamente ad un concorso di progettazione a procedura aperta ad unico grado per l’acquisizione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo ad un incubatore a sostegno della cultura del territorio e della dieta mediterranea con ristrutturazione di una ex scuola.
In particolare, la fattispecie riguardava la violazione della normativa in materia di concorsi di progettazione in unico grado, a fronte delle diverse anomalie riscontrabili nel bando di gara.
Oggetto del concorso di progettazione
Il primo profilo di anomalia atteneva all’oggetto del concorso in quanto, sebbene dalla qualificazione formale operata dalla stazione appaltante risultasse l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, in alcune disposizioni del bando veniva specificato che la redazione dello stesso sarebbe stata affidata al vincitore che doveva provvedere al completamento degli elaborati concorsuali, entro un termine stabilito.
Tali incongruenze, oltre a comportare l’indeterminatezza della prestazione e, dunque, dell’oggetto contrattuale, si pongono in contrasto con quanto previsto dall’articolo 152, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, secondo cui nei concorsi di progettazione inerenti a lavori sono richiesti esclusivamente progetti con un livello di approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico ed economica, che, conseguentemente, deve essere redatto dai concorrenti del concorso per la partecipazione allo stesso, e non solo dal vincitore.
L’istituto in oggetto, infatti, ha l’obiettivo di acquisire un progetto vero e proprio avente un livello di approfondimento almeno pari a quello del PFTE, a differenza dei concorsi di idee che invece hanno l’obiettivo di acquisire un’idea progettuale, un’opera dell’ingegno ad uno stadio non avanzato.
Criteri soggettivi
Ulteriore anomalia riguardava la previsione di criteri soggettivi, in quanto, nell’offerta tecnica veniva attribuito un punteggio, oltre che per la proposta progettuale, anche per la professionalità ed adeguatezza della proposta progettuale, da intendere quale elenco dei servizi significativi svolti, e alla struttura tecnico organizzativa, con valutazione del gruppo di lavoro.
La previsione di suddetti criteri si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 155, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 secondo cui l’unico criterio di attribuzione del punteggio deve essere la valutazione della proposta progettuale.
La norma dispone, infatti, che la commissione di concorso individua il vincitore verificando la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando e valutando collegialmente i progetti.
Con il concorso di progettazione l’amministrazione intende acquisire un progetto, a differenza dell’appalto di servizi avente lo scopo di selezionare il progettista a cui affidare la prestazione del servizio.
Nel Codice, inoltre, non si fa riferimento alla possibilità di valutazione di ulteriori elementi, soprattutto di quelli di natura strettamente soggettiva; pur a fronte della complessità delle prestazioni, l’unico elemento valutabile dalla commissione di concorso attiene alla qualità progettuale.
Anonimato del concorso
I suddetti criteri soggettivi, sotto altro profilo, potevano comportare il venir meno dell’anonimato del concorso, in quanto la valutazione dei servizi svolti, quanto la valutazione del gruppo di lavoro, richiedono necessariamente che i concorrenti nella propria offerta ne facciano menzione con la conseguente presentazione di una offerta palese.
L’articolo 155, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 dispone, invece, che i progetti debbano essere presentati in forma anonima e che l’anonimato debba essere assicurato per tutta la durata della procedura, fino alla decisione della commissione giudicatrice.