Contributo di costruzione, decorrenza della prescrizione in caso di rateazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/01/2025

Contributo di costruzione, decorrenza della prescrizione in caso di rateazione

Il TAR Lazio fornisce chiarimenti sulla decorrenza della prescrizione in caso di pagamento rateizzato delle somme relative al contributo di costruzione.

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEAZIONE PRESCRIZIONE - In tema di prescrizione dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione, TAR Lazio-Roma 02/01/2025, n. 67 ha osservato che l’adempimento di tale obbligo è posto a carico dei titolari e loro successori, ovvero sono tenuti non solo i soggetti a cui è intestato il titolo edilizio o coloro che stipulano la convenzione (compresi quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito di una lottizzazione), ma anche quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa.
L’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha infatti natura propter rem, il cui adempimento è dovuto non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da coloro i quali utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa.

Ciò posto, ai fini della decorrenza della prescrizione in caso di rateazione, vengono in rilievo le norme del Codice civile. In particolare:
- l’art. 2935 del Codice civile, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
- l’art. 1185 del Codice civile, secondo cui il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Ne deriva che in presenza di rate degli oneri concessori connotate ciascuna da un proprio preciso termine di scadenza dettato nell'univoco interesse del debitore, la circostanza che i relativi pagamenti non possano essere pretesi prima comporta che il corso della prescrizione possa prendere a decorrere solo con la maturazione delle scadenze medesime.

Il TAR ha inoltre evidenziato che, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori non potranno prendersi in considerazione provvedimenti come l’approvazione di una variante o, ancora, la proroga del termine previsto nel permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori, non avendo tali atti, né la forma né la sostanza di vere e proprie intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 2943 del Codice civile.
Allo stesso modo, non potrà essere attribuito rilievo interruttivo, ai sensi dell’art. 2944 del Codice civile, nemmeno al pagamento degli oneri di urbanizzazione, poiché l’obbligazione concernente la sanzione sugli oneri di urbanizzazione è distinta ed autonoma rispetto a quella avente per oggetto i predetti oneri, considerato, anche, che le rispettive causali sono diverse così come i corrispondenti crediti che, in quanto diritti eterodeterminati, sono soggetti a differenti termini di prescrizione, ovvero: decennale per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione, e quinquennale per quanto attiene alle annesse sanzioni per tardivo pagamento dei primi.

Dalla redazione