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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: verifica preventiva dell'interesse archeologico
CORRETTIVO CODICE APPALTI VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO - Gli artt. 14 e 79 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) hanno modificato l'art. 41, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) e l'allegato I.8 al medesimo Codice appalti, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.
In particolare, il nuovo art. 41, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 specifica che per i contratti pubblici di lavori ricadenti in aree di interesse archeologico la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.
Con la modifica all'allegato I.8, si indica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge in due fasi distinte.
La prima fase si svolge secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 6, dell'allegato I.8.
L'eventuale seconda fase della procedura, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’allegato II.18 (relativo alla progettazione dello scavo archeologico e anch'esso modificato dal Correttivo al Codice appalti), e consiste nel compimento delle indagini indicate e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità.
Tale eventuale seconda fase della procedura si conclude entro il termine perentorio di 90 giorni dall’avvio delle indagini con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.