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22/08/2022

Condono edilizio, soggetti legittimati e limite volumetrico

La Corte di Cassazione ribadisce che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi.

FATTISPECIE - Nella fattispecie si trattava di un manufatto abusivo suddiviso in tre porzioni per le quali erano state presentate distinte domande di condono dal proprietario e dai suoi figli.

PRESUPPOSTI DEL CONDONO EDILIZIO - Ai sensi dell'art. 39, comma 1 della L. 724/1994 le disposizioni sul condono edilizio della L. 47/1985 si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/12/1993, e che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano, altresì, applicazione alle opere abusive realizzate nello stesso termine relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

INAMMISSIBILITÀ DEL FRAZIONAMENTO - In proposito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 02/08/2022, n. 30455 ha ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (v. C. Cass. pen. 18/05/2015, n. 20420 e più di recente C. Cass. pen. 15/03/2021, n. 10017).

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria pertanto:
- ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualorafaccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera:
- qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile.

In sostanza la volumetria deve essere calcolata sull'intero immobile a meno che le ripartizioni di esso non presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono. Si tratta dunque di ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria.

SOGGETTI LEGITTIMATI - Pertanto possono essere presentate separatamente più istanze da parte di quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda e che abbia ad oggetto le sole porzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria. In tale ipotesi, costituendo le porzioni oggetto di diritto di diversi soggetti, ciascuno di essi sarà legittimato a presentare istanza di sanatoria per la parte allo stesso riferibile.

Nel caso di specie invece le istanze di sanatoria erano state presentate prima che i figli divenissero proprietari delle singole porzioni e pertanto la verifica del superamento dei limiti di cubatura doveva essere effettuata in relazione all'edificio quale complesso unitario, con la conseguenza che la legittimazione alla proposizione della domanda di condono sarebbe spettata ad un solo soggetto, unico proprietario al momento della richiesta.

Dalla redazione