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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sicurezza sul lavoro: formazione di aggiornamento per i preposti ogni 5 anni
Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha chiesto di chiarire se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni:
- debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive l'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008
- oppure se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011 (Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR), che prevede - all’interno dell’Allegato A - un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.
La Commissione per gli interpelli ha evidenziato quanto segue:
- ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al secondo periodo dell'art. 37, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008;
- l'art. 37, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008 prevede l'adozione di un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008 (comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 146/2021) prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
- l'Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR prevede (punto 9) che, con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D. Leg.vo n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- la Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16/02/2022, n. 1, prevede che la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 (da parte dell'art. 13 del D.L. 146/2021) con una formulazione che prevede una formazione adeguata e specifica, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30/06/2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR.
Pertanto, la Commissione per gli interpelli ha ritenuto che le novità introdotte dall'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nelle more della sua adozione è previsto dunque un aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti.