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11/11/2024

Sicurezza sul lavoro: formazione di aggiornamento per i preposti ogni 5 anni

In materia di salute e sicuerezza sul lavoro, con l'interpello 6/2024 sono stati forniti chiarimenti sulla periodicità della formazione di aggiornamento dei preposti.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha chiesto di chiarire se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni:
- debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive l'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008
- oppure se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011 (Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR), che prevede - all’interno dell’Allegato A - un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

La Commissione per gli interpelli ha evidenziato quanto segue:
- ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al secondo periodo dell'art. 37, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008;
- l'art. 37, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008 prevede l'adozione di un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008 (comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 146/2021) prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
- l'Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR prevede (punto 9) che, con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D. Leg.vo n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- la Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16/02/2022, n. 1, prevede che la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 (da parte dell'art. 13 del D.L. 146/2021) con una formulazione che prevede una formazione adeguata e specifica, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30/06/2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR.

Pertanto, la Commissione per gli interpelli ha ritenuto che le novità introdotte dall'art. 37, comma 7-ter, del D. Leg.vo 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; nelle more della sua adozione è previsto dunque un aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti.

Dalla redazione