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12/11/2024

CILA inefficace per intervento in contrasto con piani urbanistici

Il TAR Milano (2785/2024) chiarisce che l’amministrazione mantiene un potere di vigilanza sugli interventi edilizi, anche in presenza di CILA, e che non può esserci un affidamento tutelabile in capo ai privati per quanto riguarda interventi in contrasto con la pianificazione urbanistica.
CILA ANNULLAMENTO POTERE PA - La sentenza del TAR Lombardia, Milano, 21/10/2024, n. 2785 offre spunti interessanti sull’inquadramento giuridico della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA) nel contesto normativo dell’edilizia libera.
Si tratta di una procedura residuale, destinata a interventi edilizi che non richiedono il permesso di costruire o la procedura di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e che si distingue per l’assenza di un controllo sistematico da parte dell’amministrazione, il cui unico potere in caso di CILA è quello sanzionatorio, al contrario di quanto avviene per la SCIA, soggetta a un controllo formale e perentorio.
Questa differenza risulta cruciale: la CILA non rappresenta un titolo abilitativo completo, in quanto non esonera l’amministrazione dall’esercizio del potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, che resta comunque valido per garantire la conformità urbanistica delle opere (artt. 6 e 6-bis, D.P.R. 380/2001).
 
IL POTERE DI VIGILANZA E REPRESSIONE - TAR Lombardia, Milano, 21/10/2024, n. 2785, ribadisce che l’amministrazione mantiene un potere di vigilanza sugli interventi edilizi, anche in presenza di CILA, quando emerga una non conformità urbanistica e paesaggistica dell’opera, come avvenuto nel caso in esame.
In particolare, il Comune nel caso specifico ha esercitato tale potere ritenendo che le opere realizzate fossero in contrasto con il Piano di governo del territorio (PGT, rif. art. 6 della L. R. Lombardia 11/03/2005, n. 12), in quanto realizzate su un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta.
In questo contesto, il TAR ha ricordato ricorda che i poteri repressivi sono uno strumento imprescindibile per garantire l'interesse pubblico e il rispetto delle norme urbanistiche (art. 27, D.P.R. 380/2001).
 
INEFFICACIA DELLA CILA PER MANCANZA DI CONFORMITÀ URBANISTICA – In caso di mancanza di conformità urbanistica può e deve dichiararsi l’inefficacia della CILA ai fini edilizi, come nel caso esaminato in cui l’intervento è stato realizzato in un’area con vincolo di inedificabilità assoluta.
In tal caso la CILA non può produrre effetti legittimanti rispetto alla conformità urbanistica dell’opera. Di conseguenza, il provvedimento del Comune viene giustificato dall’inefficacia della CILA come titolo edilizio sufficiente a sanare quanto realizzato.
 
INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO TUTELABILE - Nel valutare le ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione di archiviare la CILA, il TAR ha richiamato l’assenza di un affidamento tutelabile in capo ai privati per quanto riguarda interventi in contrasto con la pianificazione urbanistica.
L’esercizio del potere repressivo, infatti, è un’attività tipizzata e vincolata, che presuppone un accertamento tecnico della conformità urbanistica e paesaggistica. In particolare, non sussiste un obbligo di comparazione degli interessi privati e pubblici nei casi di abuso edilizio evidente e non sanabile, come confermato dall’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241/1990.
 
CONCLUSIONI - La sentenza in sostanza chiarisce che la CILA, pur facilitando l'iniziativa privata, non esonera il privato dal rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici.
Questa decisione offre un'importante conferma per i professionisti del settore edilizio e urbanistico sul ruolo limitato della CILA, chiarendo che essa non costituisce un’autorizzazione edilizia completa e che non protegge da eventuali interventi repressivi dell’amministrazione.
Inoltre, la sentenza pone un chiaro richiamo al rispetto dei vincoli imposti dai piani urbanistici locali, con implicazioni rilevanti per chiunque intenda realizzare opere in aree soggette a vincoli stringenti.

Dalla redazione