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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Principio della doppia conformità, abrogazione delle norme regionali in contrasto
Con il parere 11/07/2022, n. 1219 il Consiglio di Stato ha affermato che in base alla normativa statale sopravvenuta che prevede il principio della doppia conformità, sono da intendersi abrogate le disposizioni regionali previgenti che in tema di illecito edilizio richiedono unicamente la conformità dell’opera al momento del rilascio del titolo in sanatoria.
Il parere richiesto dal Ministero delle infrastrutture è stato reso con riferimento alla L.R. Lazio 28/1980 nell’ambito della variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi prevista dall’art. 4 della L.R. Lazio 28/1980.
ABROGAZIONE DELLE NORME REGIONALI IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA DOPPIA CONFORMITÀ - Il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 16 L.R. Lazio 28/1980 prevede la possibilità di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, una volta approvata la variante di recupero ed i conseguenti strumenti attuativi, per quegli immobili che, al momento del rilascio del titolo in sanatoria siano “conformi alle previsioni di detti strumenti ed alle norme vigenti”. La regolarizzazione viene dunque consentita sulla base della mera conformità delle opere edilizie alla variante di recupero approvata al momento del rilascio della concessione.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore di tale normativa regionale, il legislatore è espressamente intervenuto sulla materia introducendo con l’art. 36 del D.P.R. 380/2001 l’istituto dell’accertamento di conformità, consentendo in via ordinaria la sanatoria dei soli abusi formali e richiedendo per la regolarizzazione degli stessi il requisito della “doppia conformità”, dovendo l’opera essere conforme agli strumenti urbanistici ed alla normativa urbanistica vigenti sia all’atto della realizzazione dell’illecito sia al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
Secondo il Consiglio di Stato la successiva normativa statale disciplinatrice della sanatoria dei manufatti abusivi ha determinato l’abrogazione delle disposizioni della L.R. Lazio n. 28/1980, laddove questa non richiede il requisito della “doppia conformità”, ma unicamente la conformità dell’opera al momento del rilascio del titolo in sanatoria.
In sostanza l’effetto abrogativo discende dalle norme nazionali secondo le quali la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (qual è quella del governo del territorio) determina l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con essa, derivando l’obbligo della Regione di adeguare la propria legislazione in modo che la norma statale di principio venga rispettata.
Nelle motivazioni il Consiglio ha ricordato che la verifica della c.d. “doppia conformità” costituisce un principio fondamentale della materia governo del territorio, trattandosi di un adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere la sanatoria.
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO - Tali considerazioni valgono anche in materia di condono per quanto riguarda le scelte di principio che spettano alla legislazione statale relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e l’individuazione delle volumetrie condonabili. Solo nel rispetto di tali disposizioni di principio, competono alla legislazione regionale l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale.
VARIANTE PER IL RECUPERO EDILIZIO - Di conseguenza deve ritenersi che nell’attuale sistema normativo, la variante speciale di cui alla L.R. Lazio 28/1980 sia diretta alla mera riqualificazione urbanistica delle aree interessate da insediamenti abusivi, nel senso di prevedere quegli interventi infrastrutturali e quelle opere di urbanizzazione che assicurino il corretto inserimento degli immobili abusivi nel tessuto urbanistico del territorio comunale. La variante, dunque, non determina in sé la legittimazione edilizia delle singole opere abusive, la cui regolarizzazione resta, di conseguenza, rimessa all’espletamento delle procedure di condono e di sanatoria previste nell’attualità dall’ordinamento ed al loro favorevole esito.
In altri termini la variante di recupero non è sufficiente alla regolarizzazione dei singoli episodi di illecito edilizio, occorrendo necessariamente che questi siano legittimati dall’esito favorevole di un procedimento di accertamento di conformità o di condono edilizio, svolto nel rispetto delle disposizioni di principio stabilite in proposito dalla legge statale.