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22/07/2022

Interventi di modesta entità: quando non rientrano nell’attività edilizia libera

Plurimi interventi edilizi, anche se singolarmente riconducibili all'attività edilizia libera, richiedono il titolo abilitativo laddove nel loro complesso realizzino una trasformazione urbanistica del territorio.

FATTISPECIE - Il caso di specie riguardava molteplici interventi edilizi quali, tra gli altri:
- interventi sull’area esterna (muri di contenimento, rampa, pavimentazione adibita a parcheggio rifacimento di una tettoia, 6 pilastri in cemento);
- interventi su parti esistenti (modifiche distributive e modifiche di facciata del fabbricato, modifiche interne con mutamento di destinazione d’uso, formazione di locali sottotetto, apertura di lucernari).
Secondo il ricorrente le opere rientravano nella previsione di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001 e come tali erano qualificabili come attività edilizia libera.

CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - C. Stato 12 luglio 2022, n. 5879, ha invece affermato che quando si tratti di un complesso di interventi che, unitariamente considerati, realizzano una ampia trasformazione del territorio, non possono essere visti atomisticamente ai fini della valutazione della loro compatibilità urbanistica. Le opere contestate dovevano essere dunque valutate unitariamente e non potevano essere autonomamente qualificate.
Se così non fosse, si consentirebbe una valutazione “uno per uno” di molteplici interventi in contrasto con la logica di semplificazione che anima l’art. 6, D.P.R. 380/2001, ossia quella di realizzare senza titolo determinati interventi di piccolo impatto e non quello di realizzare - senza titolo - una sommatoria di interventi che comporta una trasformazione urbanistico edilizia per la quale occorre una apposita autorizzazione dell’amministrazione.

Con particolare riferimento alle opere interne e alle modifiche della facciata (che il ricorrente qualificava come opere di manutenzione straordinaria) il Consiglio ha evidenziato che la complessità e l’unitarietà dell’intervento edilizio effettuato sine titulo non poteva prestarsi alla valutazione per singole parti. Inoltre la pavimentazione e il basamento avevano determinato una trasformazione permanente dell’area, la cui realizzazione non poteva essere qualificata come attività libera essendo parte, come detto, di una più ampia trasformazione da valutare necessariamente in modo unitario.

ORIENTAMENTI SUL TEMA DELLA CASSAZIONE PENALE - La sentenza offre l’occasione per ricordare il principio consolidato della Corte di Cassazione penale (vedi di recente la sentenza del 13/01/2022, n. 777) secondo il quale, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti.
Sul tema è stato inoltre affermato che:
- la mancanza del permesso di costruire per il fabbricato principale si estende a tutte le componenti dell’opera complessiva e che, del pari, la disciplina prevista per le opere realizzate in conglomerato cementizio trova applicazione indistintamente per l’intero manufatto, indipendentemente dai materiali utilizzati per i singoli elementi che ne fanno parte;
- il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale;
- l’unitaria valutazione va effettuata anche con riferimento ad opere in grado di non assumere rilevanza penale se esaminate autonomamente, eppure suscettibili di integrare, proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, interventi richiedenti titoli abilitativi corrispondenti al permesso di costruire o ad atti ad esso equivalenti;
- la valutazione unitaria dell’opera assume rilievo anche per l’individuazione del dies a quo da considerare per la decorrenza del termine di prescrizione del reato edilizio (C. Cass. pen. 22/10/2020, n. 29323C. Cass. pen. 14/10/2020, n. 28495C. Cass. pen. 21/04/2015, n. 16622).

Dalla redazione