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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Serre solari bioclimatiche, finalità e utilizzo dello spazio interno
FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di un manufatto in vetro, autorizzato da Comune come serra solare ai sensi della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia (Deliberaz G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 45-11967). Poiché l’area interna era stata attrezzata con impianto di riscaldamento e mobilio e di fatto utilizzata quale zona ristorante, il Comune aveva disposto il ripristino della precedente destinazione tecnica con rimozione di tutto ciò che era stato collocato all’interno della serra. Le ricorrenti presentavano istanza di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso del manufatto da serra solare a sala ristorante, che però veniva respinta.
SERRE SOLARI BIOCLIMATICHE - Per serra solare si intende una struttura che trattiene e recupera il calore prodotto dall’energia solare che filtra attraverso le vetrate ed è classificata come misura di efficientamento energetico. Il Consiglio di Stato 14/04/2022, n. 2840 ha spiegato che le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.
INESISTENZA DI VOLUMETRIA AI FINI URBANISTICI - Le serre solari, pur costituendo un manufatto che, fisicamente, racchiude un certo volume ed una certa superficie, sono sostanzialmente equiparabili ad impianti tecnici, con superficie e volumetria inesistente, come tali esonerati dall’obbligo di rispettare quei parametri urbanistici per i quali la superficie e la volumetria sono rilevanti; per tale ragione non possono essere attrezzate o arredate in modo da consentire di utilizzarle quali locali nei quali si estende l’attività propria dell’edificio.
Non possono neanche essere qualificate quali “locali tecnici”, non essendo loro scopo quello di contenere e riparare impianti tecnici: l’atto che ne autorizza la costruzione, pertanto, non implica alcuna autorizzazione all’uso, sia pure per limitati scopi, della superficie e della volumetria in esse racchiuse.
Sulla base di tali presupposti, ove la serra venga successivamente attrezzata con dispositivi di riscaldamento o raffreddamento, oltre che di altri arredi necessari per potervi stazionare per lunghi periodi, si perde la funzione di efficientamento energetico e, contestualmente, si realizza un ampliamento dell’edificio, mediante utilizzo di una superficie e di una volumetria giuridicamente inesistenti.
Nel caso di specie quello che le appellanti qualificavano come un semplice cambio di destinazione d’uso, attuato senza opere, in realtà costituiva un ampliamento del fabbricato esterno alla sagoma, e quindi integrava un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.1). Il concetto di “cambiamento di destinazione d’uso” presuppone infatti la preesistenza di un diverso uso della superficie e della volumetria precedentemente autorizzato che, come detto, è invece insussistente nel caso della serra. È stata dunque confermata l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 che imponeva la rimozione dell’impianto di riscaldamento e di tutti gli arredi all’interno della serra.