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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 14/01/2009, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/03/2024, n. 8
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 23/04/2013, n. 5
- L.R. 11/07/2011, n. 10
- L.R. 30/12/2009, n. 38
- L.R. 04/12/2009, n. 30
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Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. (Finalità)1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territor |
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Art. 2. (Beneficiari degli interventi)1. Gli interventi sono attuati a favore di: |
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Art. 3. (Risorse)1. Il finanziamento degli interventi è attuato attraverso: |
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Titolo II. PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE |
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Capo I. AGEVOLAZIONI E SERVIZI PER LE IMPRESE |
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Art. 4. (Obiettivi)1. La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) innovazione, ricerca, sviluppo precompetitivo e competitivo, qualificazione produttiva e organizzativa delle imprese; b) accesso al credito delle imprese e rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzia; c) qualità e certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale; d) razionalizzazione degli insediamenti ar |
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Art. 5. (Strumenti d'intervento)1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti: a) credito agevolato; |
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Art. 6. (Tipologie d'intervento)1. Per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 5, la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento: a) contributi in conto capitale; |
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Art. 7. (Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese)1. Il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), già istituito con legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. 2. Il fondo viene |
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Art. 8. (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia |
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Art. 9. (Servizi di informazione e assistenza alle imprese)1. La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge. |
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Art. 9-bis. - (Aree di sviluppo dell’artigianato)1. La Regione promuove le aree di sviluppo dell’artigianato quali ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblic |
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Art. 10. (Programmazione ed attuazione degli interventi)1. La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole. N14 2. Gli int |
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Art. 11. (Gestione degli interventi)1. Gli strumenti di intervento di cui al presente capo, sono gestiti con le seguenti modal |
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Capo II. ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE, TIPICO E INNOVATIVO DI QUALITÀ |
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Art. 12. (Obiettivi)1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale e in rapporto con l'artigianato di qualità, le arti applicate, il design e l'innovazione. |
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Art. 13. (Interventi)1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale: a) individua le lavorazioni e i settori di attività qualitative avvalendosi della Commissione regionale per l'artigianato e delle confederazioni regionali artigiane; |
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Art. 14. (Eccellenza artigiana)1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti pr |
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Art. 15. (Bottega scuola)1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico ulteriori a quelli previsti nei piani regionali di f |
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Art. 16. (Maestro artigiano)1. È istituito il titolo di "Maestro artigiano", che è rilasciato ai titolari e ai soci |
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Art. 17. (Programmazione ed attuazione degli interventi)1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane e informata la commissione consiliare competente, predispone il piano annuale degli interventi per l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui |
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Art. 18. (Controlli)1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane promuov |
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Capo III. SISTEMA INFORMATIVO DELL'ARTIGIANATO |
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Art. 19. (Finalità e obiettivi del sistema informativo dell'artigianato)1. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano attraverso il sistema informativo dell'artigianato, operante presso l'assessorato competente per la materia. |
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Art. 20. (Attività del sistema informativo dell'artigianato)1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, il sistema informativo dell'artigianato: a) predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. La Giunta regionale approva il programma e lo trasmette alla commissione consili |
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Art. 21. (Commissione tecnico-scientifica)1. Nello svolgimento della sua attività il sistema informativo dell'artigianato si avvale di una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive sulla metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore. 2. La commissione tecnico-scientifica, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione, ed è compos |
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Titolo III. TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI |
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Capo I. Semplificazione dell'annotazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese |
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Art. 22. (Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese)1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disci |
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Art. 22-bis. (Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese) |
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Art. 23. (Annotazione nel registro delle imprese)1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti pe |
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Art. 24. (Modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana)1. L'impresa artigia |
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Art. 25. (Sanzioni)1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti |
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Capo II. Funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato |
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Art. 28. (Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta: a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale; b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative; |
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Art. 29. (Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore: a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente; |
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Art. 30. (Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato) |
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Art. 31. (Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato) |
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Art. 32. (Indirizzo, coordinamento e vigilanza) |
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Capo III. TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO |
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Art. 33. (Denunce di irregolarità)1. Le CCIAA raccolgono e verificano le den |
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Art. 34. (Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni) |
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Art. 34-bis. (Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l’attività di estetista e di acconciatore)1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico |
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Titolo IV. NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 35. (Monitoraggio e valutazione degli interventi)1. La Giunta regionale, avvalendosi del sistema informativo dell'artigianato di cui all'articolo 19 e degli enti gestori: |
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Art. 36. (Controlli)1. La Regione e gli enti gestori dispongono a campione controlli ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi di cui alla presente legge per la verifica: |
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Art. 37. (Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva)1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto dell |
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Art. 38. (Norma transitoria)1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato costituite ai sensi della l.r. 21/1997 continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni e comunque solo fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 39. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di az |
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Art. 40. (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: Omissis |
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Art. 41. (Disposizioni finanziarie)1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DB16031 e DB16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
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