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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 22/11/2004, n. 34
L. R. Piemonte 22/11/2004, n. 34
- L.R. 02/04/2007, n. 7
- L.R. 14/01/2009, n. 1
- L.R. 03/08/2010, n. 19
- L.R. 06/04/2016, n. 6
- L.R. 17/12/2018, n. 19
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Art. 2 - (Obiettivi)1. La Regione, in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire: b) l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese; |
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Art. 6 - (Programmazione degli strumenti d'intervento)1. Nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, c |
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Art. 7 bis. (Procedura per adeguamenti urbanistici)1. Il parere reso sulla fattibilità del contratto d'insediamento e sui requisiti finanziari dell'azienda proponente viene trasmesso al |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell' "intervento indebitamente fruito"N4, per le seguenti violazioni e inadempienze: a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento; |
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Art. 14 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni: |
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Art. 16 - (Abrogazioni) |
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Art. 17 - (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2004, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004 e, per gli anni finanziari 2005 e 2006, con le dotazioni finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, alle Unità previsionali di base (UPB) 16011 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo I - spese correnti), 16012 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo II - spese di investimento), 16021 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo I - spese correnti), 16022 (Industria Valorizz |
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Allegato A - Definizione degli strumenti di intervento (articolo 3, comma 3)a) aiuti alle imprese: trasferimenti di risorse pubbliche alle imprese, singole od associate, al fine di agevolarne gli investimenti, lo sviluppo, il posizionamento sui mercati, la qualificazione, la riconversione nonché per il perseguimento degli altri obiettivi indicati all'articolo 2; b) servizi alle imprese: consulenze e servizi strategici caratterizzati da un alto contenuto specialistico, finalizzati al rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare riferimento alle consulenze di direzione e organizzazione aziendale, alle consulenze per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, alle consulenze per l'ottenimento dei brevetti, alle consulenze in materia finanziaria e amministrativa, alle consulenze in materia di programmazione aziendale, ai servizi di marketing, all'introduzione e certificazione di sistemi di qualità, all'introduzione di sistemi di contabilità innovativa, alla certificazione di bilancio e della responsabilità sociale ed ambientale, ai servizi di scoring e rating; c) ingegneria finanziaria: 1) prestiti partecipativi: finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale, di ampliamento dell'impresa e di introduzione di innovazioni tecnologiche, legati a piani di incremento patrimoniale dell'impresa; 2) fondi chiusi: strumenti finanziari per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali (quali fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso soggetti privati, da investire in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo; 3) supporto alle imprese finalizzato all'accesso ai finanziamenti mediante iniziative e interventi, diretti od indiretti, che agevolino l |
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