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22/04/2022

Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

Il TAR Lombardia definisce i criteri per la valutazione della compatibilità paesaggistica di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, ribadendo che la realizzazione degli stessi, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

FATTISPECIE - Nella fattispecie il ricorrente aveva presentato un progetto di efficienza energetica della propria abitazione che prevedeva, tra l’altro, l’installazione di pannelli fotovoltaici incassati nel tetto, di colore analogo alla copertura originale. L’amministrazione aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica richiesta prescrivendo che l’impianto fotovoltaico non fosse collocato in falda di copertura ma eventualmente a terra o su strutture pertinenziali più basse, in quanto l’opera richiesta “avrebbe compromesso l’immagine storica” del manufatto.

Il TAR Lombardia-Brescia 15/04/2022, n. 358  ha accolto il ricorso, ritenendo tale motivazione apodittica e generale, avulsa da ogni concretizzazione al caso di specie e, pertanto, inidonea ad assicurare il contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - In termini generali il TAR ha ricordato che secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'autorizzazione paesaggistica e l’eventuale diniego della stessa devono essere congruamente motivati, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Se è vero, infatti, che il paesaggio è un valore costituzionale primario, l’Autorità amministrativa deve nondimeno operare un giudizio in concreto circa il rispetto, da parte dell'intervento progettato, delle esigenze connesse al bene tutelato. La determinazione dell’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione non può, quindi, essere affidata a clausole di stile inidonee a dare conto dei concreti elementi di fatto e di diritto ostativi alla realizzazione dell’intervento, in quanto pregiudizievoli della tutela dell’interesse paesaggistico.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, le motivazioni dell'eventuale diniego (anche se parziale) di autorizzazione paesaggistica devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Occorre infatti una “severa comparazione” tra i diversi interessi coinvolti che non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato (che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi), ma deve tenere conto del fatto che:
- le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità;
- la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

NATURA DEL VINCOLO - Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici, il TAR ha rilevato che, poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Una valutazione più rigorosa è, infatti, ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative. Al contrario, qualora il vincolo riguardi lo scenario nel quale l’edificio è inserito, le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono basarsi sulla funzione degli stessi o sulla qualità dei materiali, per salvaguardare l’integrità dell’edificio secondo un modello edificatorio tradizionale, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti.

VISIBILITÀ DEI PANNELLI - Infine il TAR ha affermato che anche qualora fosse dimostrata la visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, essa non configurerebbe ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica. La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è infatti più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Dalla redazione