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20/04/2022

Ricostruzione di rudere, preesistenza per usufruire delle agevolazioni fiscali

Secondo il TAR Campania la ricostruzione di un rudere come intervento di ristrutturazione edilizia presuppone l’esistenza anche delle strutture orizzontali e della copertura.

Il TAR Campania-Salerno, con la sentenza 07/04/2022, n. 879, ha escluso che la ricostruzione di un rudere privo di strutture orizzontali e di copertura possa rientrare nella ristrutturazione edilizia che, come è noto, permette di usufruire delle agevolazioni fiscali quali il Superbonus.

Nel caso di specie si trattava di un intervento di recupero edilizio mediante lavori di ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di un fabbricato agricolo diruto (unità collabente) da destinare a civile abitazione, per il quale era stata presentata una SCIA-Superbonus. Il Comune aveva vietato i lavori, non ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 7, comma 8-bis, L.R. Campania 28/12/2009, n. 19 (legge sul piano casa) che - in linea con l’art. 3, D.P.R. 380/2001 - consente il recupero edilizio in deroga agli strumenti urbanistici di edifici diruti e ruderi purché ne sia comprovata la preesistenza nonché la consistenza e l’autonomia funzionale.

Il TAR ha confermato il provvedimento inibitorio della SCIA, condividendo l’impostazione del Comune secondo il quale l’immobile, essendo dotato solo di porzioni di mura perimetrali, privo di copertura e di solai, non costituiva un edificio da recuperare ai sensi del citato art. 7, L.R. Campania 19/2009.

Sul punto è stato chiarito che il concetto di recupero edilizio, sussumibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia ex art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d) - secondo il quale costituiscono ristrutturazione edilizia, tra l’altro, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza - presuppone sempre un minimo di preesistenza attualmente edificata, costituita dall’insieme di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
Quindi, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, il manufatto interessato dall’intervento di recupero deve necessariamente poter essere identificato nei connotati essenziali come identità strutturale, anche in relazione alla sua destinazione.

Secondo il TAR, dunque, le sole porzioni di mura perimetrali riscontrate non erano sufficienti a comprovare la consistenza e l’autonomia funzionale richieste dalla norma per qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia.

Dalla redazione