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28/03/2022

Linee guida sicurezza dei ponti esistenti e competenza per le prove non distruttive

Il T.A.R. Lazio ha annullato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, approvate in data 17/04/2020, nella parte in cui prevedono che le prove non distruttive devono essere effettuate e certificate da un laboratorio.

Contesto normativo
Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/12/2020, n. 578, in vigore dal 29/12/2020, ha adottato le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (si veda Le Linee guida per la sicurezza dei ponti esistenti sono state approvate con Decreto del MIT ), le quali sono composte da 3 parti:
- classificazione e gestione del rischio (censimento delle opere, ispezioni visive e schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, valutazione preliminare dell'opera);
- valutazione della sicurezza (verifica accurata);
- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 03/12/2021, n. 493, sono state adottate le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, le quali sostituiscono le Linee guida allegate al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/12/2020, n. 578 (si veda Monitoraggio e sicurezza di ponti e viadotti esistenti: aggiornate le Linee guida).

Sospensione in via cautelare del T.A.R. Lazio
A seguito di ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con Ordinanza del T.A.R. Lazio 15/04/2021, n. 2232 - emessa in via cautelare - era stata disposta la sospensione dell’efficacia delle Linee guida approvate in data 17/04/2020 nella parte in cui prevedono che: “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”, nonché del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 578/2020, nella parte in cui dispone l’adozione delle suddette Linee guida.

Annullamento del T.A.R. Lazio
Successivamente, la Sentenza del T.A.R. Lazio 18/03/2022, n. 3132 ha disposto l’annullamento delle Linee guida approvate in data 17/04/2020, nella parte in cui dispongono, al par. 1.8, che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla Circ. Cons. Sup. LL.PP. 03/12/2019, n. 633, devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001, dotato di specifica autorizzazione.

Di seguito la sintesi delle motivazioni della Sentenza:
- l’art. 59, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: …. c bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”;
- dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che non vi è alcun obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” ai soli laboratori “in situ”, giacché la modifica normativa, senza in alcun modo circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, ha previsto unicamente la possibilità che il Ministero autorizzi i laboratori interessati all’esecuzione delle prove;
- la disposizione non implica affatto che solo i laboratoriin situsiano legittimati ad eseguire indagini “non distruttive” sui ponti e sui viadotti esistenti, come stabilito al par. 1.8 Linee guida adottate con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 578/2020;
- il par. 1.8 delle Linee Guida impugnate dispone, invece: “In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”;
- la disposizione impugnata prevede quindi, in assenza di una espressa opzione normativa in tal senso, che i singoli ingegneri non siano abilitati all’effettuazione delle prove in questione, giacché a tal fine dovrebbero riorganizzare la loro attività professionale per svolgerla non più in forma singola, bensì necessariamente in forma imprenditoriale, come laboratori, dovendo soddisfare i requisiti minimi dettati dalla Circolare n. 633/2019 per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale, ovvero un organico minimo di almeno 5 unità (punto 3), locali idonei (punto 4) e dotazione di cospicua attrezzatura e strumentazione (punto 6);
- ne consegue che non può sostenersi che anche le persone fisiche possano richiedere l’autorizzazione ministeriale e così continuare a operare, poiché i requisiti per l’autorizzazione presuppongono una struttura imprenditoriale con un minimo di dipendenti e il par. 1.2) della Circ. Cons. Sup. LL.PP. 633/2019 prevede che “Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico”, con ciò evidentemente imponendo, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione citata, l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.

Il T.A.R. Lazio ha quindi accolto il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri e annullato le Linee guida nella parte in cui prevedono che le prove non distruttive devono essere effettuate e certificate da un laboratorio.

Si segnala che il testo aggiornato delle Linee guida, approvato con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 03/12/2021, n. 493, riporta il medesimo testo del paragrafo 1.8 di cui alle Linee guida approvate il 17/04/2020.

Dalla redazione