FAST FIND : FL8236

Flash news del
31/07/2024

Il TAR esclude l'applicabilità della legge sull'equo compenso alle gare pubbliche

Il T.A.R. Calabria ha escluso l’operatività della disciplina sull’equo compenso nel settore degli appalti pubblici e la possibilità di eterointegrazione della legge di gara.

Fattispecie
Nell’ambito dell’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a stazione marittima, il ricorrente aveva impugnato gli atti di gara lamentando la violazione della L. 49/2023, nella misura in cui l’amministrazione procedente, pur avendo previsto nella lex specialis l’applicazione della legge sul c.d. equo compenso, non avrebbe escluso dalla gara le offerte economiche, tra le quali quella del RTP aggiudicatario, con ribasso anche della componente del corrispettivo per le prestazioni d’opera intellettuale determinato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016.

La questione rimessa all’esame del T.A.R. Calabria (Sezione di RC) atteneva ai rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Contrapposti orientamenti interpretativi
Su tale questione, come è noto, si sono profilati due contrapposti orientamenti interpretativi:
1. secondo il primo orientamento, la disciplina dell'equo compenso è applicabile nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, per l'applicazione del criterio dell'OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’operatore economico può formulare la propria offerta economica ribassando solo le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori (si veda in proposito la Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632 e la sua sintesi in Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: interviene il TAR, nonché la Sent. T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580 e la sua sintesi in Equo compenso e appalti per SIA: nuova sentenza del TAR);
2. in senso opposto, è stato sostenuto che le disposizioni sull'equo compenso non possono integrare la disciplina di gara ma devono essere utilizzate come principi direttivi in sede di verifica di anomalia delle offerte (si veda la Sent. T.A.R. Campania Salerno 16/07/2024, n. 1494 e la sua sintesi in Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: nuovo orientamento del TAR, nonché Servizi di architettura e ingegneria ed equo compenso: possibile il ribasso in relazione alla Delibera ANAC del 28/02/2024, n. 101).

Orientamento espresso dalla Sent. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 25/07/2024, n. 483
Il T.A.R. Calabria con la recente sentenza 483/2024 ha aderito al secondo dei citati orientamenti, ritenendo difficilmente sostenibile l'eterointegrazione dei bandi di gara che consentono il ribasso anche della componente del compenso con le norme dettate dalla L. 49/2023, sul presupposto della loro natura imperativa.
Il Tribunale, in particolare, ha:
- rimarcato come l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta - quale sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali - costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dell’opposta tesi;
- escluso che l’ammissibilità nelle gare di un ribasso oltre le soglie del D. Min. Giustizia 17/06/2016 dell’importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. 49/2023. Infatti, l'applicazione di tale legge riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 Cod. civ. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l’esigenza di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico;
- ritenuto che l’espressa previsione dell’applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non ne implica tout court l’operatività nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica; risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 Cod. civ.

Conclusioni
Il collegio non ha ritenuto dunque illegittima la scelta della stazione appaltante di ammettere alla gara i raggruppamenti temporanei di professionisti, classificatisi nelle prime posizioni della graduatoria, nelle cui offerte economiche era stata sottoposta a ribasso anche la componente del compenso determinato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016.
Secondo il T.A.R. Calabria, il lamentato contrasto delle prescrizioni della legge di gara con le norme imperative della L. 49/2023, nonché con gli artt. 8 e 108 del D. Leg.vo 36/2023 deve ritenersi insussistente, poiché si basa sull’erroneo presupposto della piena operatività della legge sull’equo compenso nel settore degli appalti pubblici; evenienza che dev’essere invece esclusa, venendo con ciò meno in radice l’invocata possibilità di una eterointegrazione della legge di gara.

***

Segnalazioni ANAC
Nel primo anno di efficacia del Codice appalti e nell’ambito della consultazione pubblica avviata per la sua revisione, l'ANAC, con documento del 23/07/2024 (qui allegato), ha individuato e classificato alcune criticità e proposte di emendamento.
Con particolare riferimento alla questione dell'applicabilità della disciplina dell'equo compenso nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l'ANAC ha evidenziato la necessità di chiarire se attraverso la L. 49/2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (si veda in proposito anche l'Atto del Presidente ANAC del 27/06/2023).

Dalla redazione