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23/03/2022

Requisiti di capacità economica e finanziaria, referenze bancarie

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sui criteri per stabilire l'idoneità delle referenze bancarie ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria del concorrente.

REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - I requisiti di capacità economica e finanziaria riguardano la capacità del concorrente di svolgere l’appalto sul piano economico e dunque di soddisfare, in caso di aggiudicazione, le obbligazioni assunte nei confronti della P.A.. Si tratta in particolare di requisiti di qualificazione “speciali” in quanto la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.
Il Codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti indichino tali requisiti eventualmente imponendo “livelli minimi” di capacità economica e finanziaria (art. 83, D. Leg.vo 50/2016). È infatti la stazione appaltante che specifica nel bando di gara e nell’invito le condizioni di solidità economica e finanziaria che le imprese concorrenti devono possedere e dimostrare ai fini della partecipazione alla gara, mentre rimane libera di scegliere, tra quelli previsti dalla legge, i requisiti ritenuti più idonei nel caso concreto.
L’allegato XVII, Parte I del D. Leg.vo 50/2016 prevede che la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata di regola mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Sull’argomento si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha fornito chiarimenti sulla forma e il contenuto delle referenze bancarie richieste dalla lex specialis al fine della loro idoneità a provare il possesso del requisito.

FATTISPECIE - Nel caso affrontato da C. Stato 17/03/2022, n. 1936, il ricorrente incidentale sosteneva che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, essendo le attestazioni bancarie prodotte da quest’ultima generiche e/o non rispettose della lex specialis. In particolare sosteneva che le referenze davano conto unicamente dell’esistenza di un rapporto di conto corrente con la banca, condotto con regolarità e correttezza, senza ulteriori specificazioni.

Il Consiglio ha invece ritenuto che dette dichiarazioni, per quanto generiche, non evidenziavano, in positivo, specifici problemi di solvibilità o affidabilità dell’operatore economico, e rispondevano all’esigenza di provare le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti connessi all’aggiudicazione, oltre che la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con gli istituti bancari.

EFFICACIA PROBATORIA E FORMA DELLE REFERENZE BANCARIE - In proposito è stato chiarito che le referenze bancarie vanno considerate “idonee” qualora gli istituti creditizi abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.
Tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili.
In sostanza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa:
- le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali;
- per la loro idoneità, come detto, è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario.

SOCCORSO ISTRUTTORIO - In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.

Dalla redazione