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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Norme locali sulle distanze, contrasto tra NTA e regolamento edilizio
Nel caso di specie le norme tecniche di attuazione del PRG prevedevano una distanza dal confine di 5 mt., mentre il successivo regolamento edilizio imponeva un distacco dal confine pari a 5 mt. per gli edifici e di mt. 1,50 per i balconi. Il ricorrente contestava la costruzione realizzata sul fondo vicino che si distanziava di 5 mt. dal confine, ma i cui balconi aggettanti erano posti a una distanza di mt. 2,14. La Corte d’Appello rigettava il ricorso basandosi sulle norme del regolamento edilizio, mentre il ricorrente insisteva sul fatto che la distanza minima di 5 mt. andava calcolata dalla parte esterna dei balconi e non dalla parete dell’edificio.
C. Cass. civ. 02/02/2022, n. 3241 ha in primo luogo ricordato che l’art. 33 della L. 1150/1942 attribuiva specificamente ai regolamenti edilizi adottati dal Comune la competenza a disciplinare l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone e gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale. La disposizione è stata successivamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico edilizia, il cui art. 4, D.P.R. 380/2001 prevede che i regolamenti edilizi comunali devono tuttora contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Ciò posto, occorre considerare che sia le prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche che le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell’art. 873 c.c. e che, avendo entrambi gli strumenti natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Pertanto la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia - affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali.
La Corte ha concluso richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini ex novo tutta la materia delle distanze, con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (C. Stato 21/02/1994, n. 104). Nel caso di specie il regolamento comunale aveva adottato una nuova regolamentazione che prevaleva sulle norme tecniche del PRG.