Rivalutazione terreni edificabili, agricoli e partecipazioni a regime dal 2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/01/2025

Rivalutazione terreni edificabili, agricoli e partecipazioni a regime dal 2025

La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha messo a regime la possibilità di optare per rivalutazione contabile di terreni agricoli o edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), in relazione ai beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno. Aliquota imposta sostitutiva 18%.

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI 2025 - L’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), al comma 30, ha messo “a regime” la possibilità di procedere alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001).
Si tratta di una misura che - dopo essere stata introdotta dalla legge finanziaria 2002 - è stata successivamente e puntualmente prorogata nel tempo ogni anno fino al 2024 (ultima proroga concernente i beni posseduti al 01/01/2024, disposta dall'art. 1 della L. 213/2023, commi 52-53 - poi riaperta nei termini ad opera dell’art. 7 del D.L. 113/2024).

I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari al 18% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (l’aliquota a regime è quindi maggiore di quella già prevista per il biennio 2023-2024, pari al 16%; ancor prima, l’aliquota era stata fissata al 14% per la rivalutazione del 2022, prima ancora all'11%, e originariamente al 4%).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.
In base alle disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 (come modificati dal comma 30, art. 1 della L. 207/2024):
* i beni rivalutabili sono quelli posseduti al 1° gennaio di ciascun anno;
* il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è fissato al 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione;
* l’imposta sostitutiva va pagata entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione, in unica soluzione, oppure può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

Vedi per approfondire Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate

Dalla redazione