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24/02/2022

Nozione di volume tecnico e requisiti di abitabilità

Secondo il Consiglio di Stato la controsoffittatura e la tamponatura delle finestre che limitano altezza e illuminazione del locale non escludono l’utilizzo ai fini abitativi.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una sopraelevazione secondo la normativa sul piano casa con vano esterno posto sopra la copertura dell’edificio a cui si accedeva per mezzo di una porta a “soffietto”. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un locale tecnico privo delle caratteristiche di illuminazione e di altezza necessarie per qualificarlo come locale abitabile.

NOZIONE DI VOLUME TECNICO - C. Stato 17/02/2022, n. 1184 ha ricordato che si definisce "tecnico" il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio. Tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili.
Solo alle predette condizioni tali volumi non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico.

REQUISITI DI ABITABILITÀ - Nella fattispecie, il locale contestato non risultava destinato a alcuna esigenza tecnico-funzionale dell’immobile, presentandosi quale vano completamente vuoto, dotato delle medesime finiture del restante immobile (pavimentazione, battiscopa, prese elettriche, illuminazione).
Al riguardo, il Consiglio ha affermato che ai fini dell’esclusione dell’autonoma utilizzazione del locale non può assumere rilievo una eventuale controsoffittatura per limitare l’altezza dello stesso, dovendosi invece prendere in considerazione l’altezza all’intradosso. In caso contrario, è stato osservato, sarebbe consentito realizzare surrettiziamente “volumi tecnici” di qualunque altezza, inserendo al loro interno un controsoffitto volto a “rappresentarne i limiti di utilizzo”.
Parimenti non costituisce indice contrario all’intenzione di rendere abitabile un locale, la circostanza che alcune delle finestre poste in detto locale siano state tamponate in modo da contenere il rapporto di aero-illuminazione al di sotto dei parametri previsti dal regolamento edilizio per i locali abitabili; e ciò in quanto la tamponatura delle finestre è “un’operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia” da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa. Non può quindi considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre.

IMPOSSIBILITÀ DI FRAZIONAMENTO - L’ulteriore affermazione dell’appellante - secondo cui l’intervento avrebbe dovuto essere scomposto in due distinti locali: a) l’ampliamento, in sopraelevazione, del volume piano casa; b) l’ampliamento, in sopraelevazione, del volume tecnico - non è stata condivisa dal Consiglio di Stato. Sul punto è stato richiamato l’orientamento consolidato secondo il quale la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato abusivamente deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità, che non possono essere considerate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza.

Alla luce di tali considerazioni, l’intervento edilizio è stato qualificato come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.6), riferito agli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, soggetto come tale al regime del permesso di costruire.

Dalla redazione