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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Proroga Superbonus zone colpite da Sisma, chiarimenti Agenzia entrate
L’Agenzia delle entrate ha emanato la Risoluzione 15/02/2022, n. 8/E, con la quale ha chiarito definitivamente l’ambito applicativo della proroga per il Superbonus fino al 2025 relativamente ai territori colpiti da sisma.
Sul punto, il comma 8-ter, art. 119 del D.L. 34/2020 (comma introdotto dall’art. 1 della L. 234/2021 - Legge di bilancio 2022 - comma 28), ha introdotto una specifica disposizione di proroga del Superbonus per le zone colpite da sisma, disponendo che “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.
La Risoluzione chiarisce che le disposizioni di cui al comma 8-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, che come visto ha previsto la proroga fino al 31/12/2025 del Superbonus 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, si applicano solo agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico.
In particolare, il danno deve essere conseguente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta), e deve essere tale da aver determinato l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato tramite scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E (la proroga pertanto non compete per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F).
Ne segue che la proroga è esclusa non solo per gli immobili non danneggiati ma anche nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, quindi in presenza di scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F.
La Risoluzione 15/02/2022, n. 8/E ha chiarito inoltre che:
* la proroga si applica agli immobili situati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a prescindere dall’eventuale proroga o meno dello stato di emergenza stesso;
* la proroga si applica alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i cosiddetti “comuni fuori cratere”, cioè quelli diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016.
Infine, la proroga riguarda anche il c.d. “Superbonus rafforzato” di cui al comma 4-ter, concernente una ulteriore maggiorazione del 50% del bonus fiscale, applicabile a determinate condizioni, e per il quale si rinvia alle seguenti esaustive risorse:
* Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti
* Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate
* Superbonus rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso all’agevolazione
* Superbonus rafforzato, condizioni per la fruizione dell’agevolazione