Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 31/12/2012, n. 55
L. R. Veneto 31/12/2012, n. 55
L. R. Veneto 31/12/2012, n. 55
L. R. Veneto 31/12/2012, n. 55
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- Sentenza C. Cost. 14/03/2014, n. 49
- L.R. 29/11/2013, n. 32
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CAPO I - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Il presente capo, al fine di agevolare l’azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all&r |
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Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comp |
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Art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo. |
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Art. 4 bis - Eccellenze Produttive.1. Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di "eccellenza" ai sensi del presente articolo, possono ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali. 2. I parametri e le caratteristiche di "eccellenza" di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore strategico sovra comunale e dell'influenza sul sistema sociale e territoriale dell'impresa richiedente, nonché sulla base dei seguenti criteri: |
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Art. 5 - Convenzione1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in par |
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Art. 6 - Elenchi e monitoraggio1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli in |
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Art. 6 bis - Disposizioni per l'applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive1. |
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Art. 7 - Norme transitorie1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore della presente |
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Art. 8 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , i c |
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CAPO II - Disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante |
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Art. 10 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni1. Dopo il comma 6 dell’articolo 44 della legge |
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Art. 11 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni1. Dopo il comma 7 sexies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 13 - Art. 15 Omissis |
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Art. 16 - Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: “Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento del |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Reg |
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