Articolo abrogato dalla L.R. del 29/11/2013 n. 32. L’articolo 12 così recitava: “Art. 12 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni - 1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).

2. È abrogata la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 “Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche”.”

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