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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/12/2012, n. 79
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/03/2013, n. 8
- L.R. 28/10/2013, n. 60
- L.R. 25/02/2016, n. 16
- L.R. 28/06/2016, n. 40
- L.R. 11/12/2018, n. 70
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto; Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e in particolare l’articolo 2, comma 35; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , ed in particolare l’articolo 27; Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l.31/2008; |
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Capo I - Disposizioni generali e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all’utilizzazion |
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Art. 2 - Attività di bonifica1. Ai fini dell’articolo 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare l |
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Art. 3 - Opere di bonifica1. Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 2, costituiscono opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d’acqua; |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali; b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attivit&ag |
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Capo II - Organizzazione del territorio |
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Art. 5 - Comprensori di bonifica |
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Art. 6 - Modificazioni dei comprensori |
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Capo III - Disciplina dei consorzi di bonifica |
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Art. 7 - Consorzi di bonifica1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio. |
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Art. 8 - Partecipazione al consorzio1. Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio. |
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Art. 9 - Catasto consortile1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inser |
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Art. 10 - Diritto di voto1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto "e non sono ammesse deleghe"N43. 2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote. 3. L’individuazi |
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Art. 11 - Svolgimento delle elezioni1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 2. Ai fini dell’elezione, i consorziati sono suddivi |
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Art. 11 bis - Cause di ineleggibilità1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14: a) i minori, anche se emancipati, g |
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Art. 11 ter - Cause di incompatibilità1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni: |
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Art. 11 quater - Decadenza1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia. |
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Art. 12 - Statuto1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge. 2. In particolare lo statuto definisce: |
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Art. 13 - Organi1. Gli organi del consorzio di bonifica sono: |
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Art. 14 - Assemblea consortile1. L’assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, N23 comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’assemblea è composta: a) “da quindici”N1 membri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale; c) N24 d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).N17 N39 3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l’ass |
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Art. 15 - Funzioni dell’assemblea consortile1. L’assemblea consortile provvede: a) all’approvazione dello statuto d |
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Art. 16 - Scioglimento dell’assemblea consortile1. L’assemblea consortile può essere sciolta in caso di: a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; b) mancata vigilanza sull’ |
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Art. 17-bis - Funzioni del presidente del consorzio |
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Art. 18 - Revisore dei conti1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decre |
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Art. 19 - Funzioni del revisore dei conti1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche c |
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Art. 20 - Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.N20 2. L’assemblea consortile approva: |
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Art. 21 - Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale.N51 1-bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1-ter.N50 1-ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1-bis, il presidente del consorzio |
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Art. 21-bis - Cessazione dall'incarico di direttore generale1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del president |
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Art. 21-ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio: a) definisce annualmente, con p |
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Art. 21-quater - Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizz |
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Capo IV - Funzioni e pianificazione degli interventi |
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Art. 22 - Funzioni regionali1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull’attività del consorzio N30. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: 0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;N48 |
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Art. 23 - Funzioni del consorzio di bonifica1. Il consorzio di bonifica provvede: a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica; a bis) supporto organizzativo all'OIV;N48 b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica; c) alla manutenzione ordinaria "e gestione N47"N18 del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; e) N33 |
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Art. 24 - Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica1. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica. 2. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904. |
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Art. 26 - Piano delle attività di bonifica1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale “nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015.”N16 1-bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento, su proposta |
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Art. 27 - Interventi urgenti1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bon |
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Art. 27-bis - Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica. |
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Art. 28 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera c). 2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, deter |
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Art. 29 - Contributo consortile1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del consorzio, da cui traggono beneficio, |
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Art. 30 - Disposizioni sul servizio idrico integrato1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi. 2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni |
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Art. 31-bis - Concessioni, licenze e permessi1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 13 |
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Art. 32 - Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica1. Le opere realizzate ai sensi dell’articolo 31, appartengono al demanio regionale. 2. Appartengono altresì al demanio le aree |
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Capo V - Disciplina transitoria |
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Art. 33 - Istituzione dei consorzi di bonifica1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/1994 . |
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Art. 33-bis - Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013 |
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Art. 34 - Disposizioni transitorie per l’effettuazione delle prime elezioni1. Il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le |
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Art. 34 bis - Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda |
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Art. 35 - Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994. 2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art. 36 - Disposizioni transitorie per l’approvazione dello statuto del consorzio1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all’artic |
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Art. 37 - Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano di classifica1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del d.lgs. 152/2006 ed il reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall’entrata in v |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano delle attività di bonifica1. La Giunta regionale approva le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle att |
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Art. 38 bis - Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica1. Nelle more dell&r |
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Art. 38 ter - Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 20141. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui al |
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Art. 38 quater - Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale |
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Art. 38 quinquies - Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria |
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Art. 38 sexies - Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 |
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Art. 39 - Commissione tecnica temporanea1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da: a) due esperti nominati dal |
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Art. 40 - Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m)1. La Giunta regionale approva: a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di en |
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Art. 41 - Disposizioni transitorie relative al personale1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994, è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all’articolo 22, comma 2, l |
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Capo VI - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) |
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Art. 43 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/19981. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente: “b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell’articolo 12 quinquies;” 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998, è aggiunta la seguente: |
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Art. 44 - Inserimento dell’articolo 12 quinquies nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 12 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art 12 quinquies (Documento annuale per la difesa del suolo) — 1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica |
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Art. 45 - Inserimento dell’articolo 12 sexies nella l.r. 91/19981. Dopo l’articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente: “Art. 12 sexies (Conferenza permanente per la difesa del suolo) — 1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime: |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/19981. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 le parole: “o attribuite ai comuni ai sensi dell’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “opere idrogeologiche” sono aggiunte le seguenti: &l |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 47 - Norma finanziaria1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l’attuazione de |
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Art. 48 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); b) la legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella L.R. 5-5-94, n. 34 recante norme in materia di bonifica); c) la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (Modifiche ed integrazioni all’art. 59/bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica); |
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Allegato A - Comprensori di bonifica |
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