I commi 4 e 5 dell’art. 27 della L.R. 25/02/2016, n. 16 dispongono:

“4. Le disposizioni di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater della l.r. 79/2012 si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una della cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell’assemblea consortile.”

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