I commi 1, 2 e 3 dell’art. 27 della L.R. 25/02/2016, n. 16 dispongono:

“1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell’assemblea consortile di cui all’articolo 14 della l.r. 79/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell’assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato.

3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.”

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