L. R. Campania 09/08/2012, n. 26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 09/08/2012, n. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2021, n. 31
- L.R. 29/06/2021, n. 5
- L.R. 31/03/2017, n. 10
- L.R. 20/01/2017, n. 3
- L.R. 05/04/2016, n. 6
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- Sent. Corte Cost. 12/12/2013, n. 303
- L.R. 06/09/2013, n. 12
- L.R. 06/05/2013, n. 5
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via general

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Art. 2 - Patrimonio faunistico regionale e tutela

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o

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Art. 3 - Cattura temporanea e inanellamento

1. È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellagione o cattura di fauna selvatica, o di prelievo di piccoli nati, uova o nidi

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Art. 4 - Centri di recupero della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992 con le finalità di soccorrere, riabilitare e

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Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.

3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.

4. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed appostamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione.

4-bis. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata

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Art. 6 - Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento

1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.

2

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Art. 7 - Tassidermia

1. È vietata la detenzione, il commercio e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili ai sensi della legge 157/1992, delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia ed ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge157/199

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Art. 8 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge157/1992 alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, si avvalgono dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, istituiti ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) che continuano le proprie funzioni ai sensi della presente legge e così costituiti:

a) Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR):

1) dall'assessore regionale alla caccia o suo delegato che la presiede;

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Art. 9 - Pianificazione faunistico venatoria. Strumenti di attuazione.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante:

a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque v

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Art. 10 - Piano faunistico

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ogni qualvolta si renda necessario modificare gli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria, propone al Consiglio regionale che, sentita la competente Commissione consiliare in materia, approva il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali.

2. Le Province, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni in esso contenute e di quanto previsto all'articolo 9, predispongono, modificano o confermano i propri piani faunistico venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento, previo parere dei rispettivi Comitati tecnico faunistico venatori provinciali CTFVP.

3. I piani faunistici provinciali hanno validità quinquennale e comprendono indicazioni e perimetrazioni dove possono essere istituite:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;

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Art. 11 - Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi di protezione sono istituite dalla Provincia sentito il CTFVP.

2. Le oasi di protezione sono finalizzate ad assicurare la sopravvivenza di specie faunistiche in diminuzione, a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria, a garantire l'integrità ambientale dei territori di particolare valore naturalistico anche al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui al comma 1 per la durata pari alla vigenza del piano faunistic

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Art. 12 - Centri pubblici di produzione della selvaggina

1. I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali, in particolare:

a) la Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regiona

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Art. 13 - Allevamenti privati

1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere istituiti a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la produzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.

a) Gli allevamenti per ripopolamento possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:

1) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento.

La Giunta Regionale, sentito il CTFVR, può autorizzare con provvedimento del settore competente, l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria. La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza ed è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una parte variabile proporzionata al numero di capi allevati; la quota variabile è stabilita con deliberazione di Giunta regionale ed è aggiornata ogni cinque anni. Il concessionario è tenuto all'osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività, emanato con il decreto di concessione. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della concessione. La selvaggina prodotta può essere venduta previa autorizzazione del Presidente dell'amministrazione provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato. N11

2) Centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo a scopo di ripopolamento.

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Art. 14 - Zone di addestramento cani e campi di gare

1. Le Province, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, istituiscono, su terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile.

2. Le zone di addestramento e allenamento cani già esistenti possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. N5

3. Le Province, su richiesta delle categorie di cui al comma 1, istituiscono zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nel rispetto delle pianificazioni faunistico venatorie regionale e provinciale. N5

4. Le zone di addestramento e allenamento cani senza abbattimento di fauna selvatica di allevamento non possono avere una superficie inferiore a cento ettari e possono anche essere confinanti con le oasi di protezione naturale o con le zone di ripopolamento

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Art. 15 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Le specie cacciabili in Campania, i periodi di prelievo e le relative limitazioni sono definiti dalla

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Art. 16 - Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, per ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per la presenza di fasi suscettibili del ciclo biologico, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per

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Art. 17 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione di selvaggina dall'estero è regolamentata dall'

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Art. 18 - Controllo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in soprannumero

1. La Giunta regionale, per monitorare le popolazioni di cinghiali in soprannumero ed i relativi danni, provvede a mezzo degli uffici regionali competenti alla raccolta, all'archiviazione ed all'elaborazione informatica dei dati relativi:

a) alle popolazioni di cinghiale;

b) ai danni arrecati da tale specie;

c) ai relativi abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria sia di controllo selettivo.

Le informazioni sono fornite semestralmente dalle Province, dagli ATC e dagli organi di gestione delle Aree protette naz

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Art. 19 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

2.

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Art. 20 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. I mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria sono definiti all'articolo 13 della legge

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Art. 21 - Fondi chiusi

1. L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri uno e venti centimetri, o da corsi

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Art. 22 - Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietato l'esercizio venatorio in forma vagante e l'addestramento dei cani nei casi previsti dall'articolo 15, comma 7, della legge 157/1992.

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Art. 23 - Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, autorizza, con decreto del Presidente o dell'assessore delegato, entro i termini del sette per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, l'istituzione di:

a) aziende faunistico-venatorie;

b) aziende agrituristico-venatorie.

L'autorizzazione, per una durata decennale, è concessa a persona nominativamente indicata, di buona condotta morale, civile e senza condanne penali. Alla scadenza il titolare può presentare nuova istanza. L'autorizzazione è revocata per inadempienza o per perdita dei requisiti indispensabili.

1-bis. I provvedimenti che determinano i confini delle aziende faunistico-venatorie al fine della loro costituzione sono notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi per mezzo di affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati, anche mediante applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile. I proprietari o i conduttori dei fondi possono produrre motivata opposizione. Se gli atti oppositivi investono una percentuale non inferiore al quaranta per cento del territorio dell'istituenda azienda faunistico-venatoria la stessa non può essere istituita. N2

2. Le aziende faunistico-venatorie e quelle

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Art. 24 - Calendario venatorio regionale

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed il CTFVR di cui all'articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di ca

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Art. 25 - Divieti

1. Oltre quanto previsto agli articoli 3 e 21 della legge 157/1992, è sempre vietato:

a) usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;

b) causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;

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Art. 26 - Indennizzo danni da fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 157/1992, e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli ungulati selvatici, è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l'anno precedente.

2. In ciascuna Provincia è costituito dalla Giunta provinciale un Comitato che provvede all'esame e valutazione delle richieste di indennizzo; il Comitato è composto da:

a) dirigente provinciale esperto in materia, designato dall'assessore provinciale, che lo presiede; N13

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Art. 27 - Associazioni Venatorie

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie sono quelle previste dall'articolo 34 della legge 157/1992.

3. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente provvedono:

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Art. 28 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che provvedono a mezzo dei propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. La Regione può dotarsi di propri agenti che svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti delle Province.

2. Gli agenti delle Province e della Regione ottengono il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente, della qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È loro consentito portare armi durante il servizio, per lo svolgimento dei compiti di istituto ed eventuali armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

3. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel CTFVN, e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ottengono il riconoscimento della qualità di guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; alle guardie venatorie volontarie nell'esercizio delle proprie funzioni è sempre consentito portare utensili da punta e taglio, ed armi da caccia con munizione int

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Art. 29 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 19, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30 della legge 157/1992, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. In tutti i casi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 157/1992, gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente.

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Art. 30 - Agenti dipendenti degli enti locali

1. Fermo restando le altre disposizioni della legge 65/1986, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni d

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Art. 31 - Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della

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Art. 32 - Sanzioni amministrative

1. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni alla presente legge regionale si applicano le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;

b) sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00 per chi costruisce appostamenti fissi di caccia in violazione dell'articolo 5. L'appostamento deve essere rimosso entro due giorni. Scaduto tale termine, gli agenti verbalizzanti procedono al ripristino dei luoghi. Le spese del ripristino sono a carico del contravventore in solido con il proprietario

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Art. 33 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge 157/1992 nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dalle lettere a), b), d) ed i), comma 1, del predetto articolo 31 della legge 157/1992, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui al comma 2, numero 1) dell'articolo 99 del codi

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Art. 34 - Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni

1. Alle infrazioni amministrative previste dall'articolo 32, si applicano le disposizioni della legge 689/1981. Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni provvede direttamente l'amministrazione provinciale competente per territorio. Per la definizione di infrazioni per le quali sono stati prodotti scritti difensivi la Provincia si avvale di un'apposita commissione nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e così costituita:

a) il dirigente del settore provinciale competente che la presiede;

b) un rappresentante delle associazioni venatorie, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole ed un rappresentante delle associazioni protezionistiche designati dal CTFV provinciale della caccia, scelti ogni

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Art. 35 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta regionale in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami che riguardano in particolare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscim

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Art. 36 - Gestione programmata della caccia

1 La Giunta Regionale, su parere della commissione consiliare competente in materia, sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata, di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 9, in ATC, destinati alla caccia programmata, di superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. N5

2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all'accesso con residenza venatoria, per l'intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata alla struttura amministrativa regionale competente per l'ATC richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l'ordine di preferenza per ciascun altro ATC. In assenza di domanda, la richiesta relativa all'anno precedente si intende confermata per l'anno in corso. Elementi della richiesta non più rispondenti all'attualità, o il mancato pagamento della quota di partecipazione, rendono nulla la domanda e determinano l'obbligo della sua riformulazione. Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione. N23

2-bis. Sono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine: la residenza anagrafica nell'ATC, la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili; in caso di pari requisiti è sempre favorito il cacciatore più anziano. N2

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Art. 37 - Compiti dei Comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un piano programmatico nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamenti, da gestire in forma di azienda agricola, della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni affinché sia garantita un

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Art. 38 - Funzione delle Province nella gestione degli ATC

1. Per il coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province:

a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accerta

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Art. 39 - Tassa di concessione regionale

1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e prevista dall'articolo 23 della legge 157/1992. I proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa sono utilizzati per la realizzazi

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Art. 40 - Utilizzazione dei proventi

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge sono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.

2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede a

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Art. 41 - Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto agli stanziamenti in bilancio già conseguenti dall'applicazione della legge regionale 8/1996.

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Art. 42 - Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo.

2. In attesa dell'approvazione del regolamento previsto al comma 1 si applicano le norme regolamentari vigenti in attuazione della legge regionale 8/1996 nelle parti non in contrasto con la presente legge.

3. I cacciatori che, per l'annata venatoria 2012/2013, hanno già perfezionato l'iscrizione all'ATC di residenza ven

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