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28/12/2021

Veranda sul balcone e necessità del permesso di costruire

Il TAR Piemonte ha ribadito che le verande realizzate sul balcone di un appartamento necessitano del preventivo rilascio di permesso di costruire poiché comportano un aumento di volumetria e la modifica della sagoma d’ingombro dell’edificio.

Nel caso di specie si trattava di una struttura in alluminio con tamponamenti in vetro, coperta in materiale coibentato e con controsoffitto in cartongesso, con prese dell’energia elettrica, interruttore e faretti da illuminazione. Il ricorrente contestava l’ordine di rimozione lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione della natura precaria delle opere e del pregiudizio che dalla demolizione sarebbe derivato alla parte legittima dell’immobile.

Il TAR Piemonte 06/12/2021, n. 1131 ha ribadito che nel caso di realizzazione ex novo di una veranda con chiusura, totale o parziale, d'un balcone, si determina un nuovo volume, che va a modificare la sagoma d'ingombro dell'edificio, per cui è necessario il previo rilascio del permesso di costruire. Inoltre i giudici hanno escluso la natura precaria dell’opera in quanto i materiali con cui la stessa era stata realizzata (alluminio, vetro, materiale coibentato, cartongesso), comportavano l’impossibilità di una sua agevole rimozione senza procedere a veri e propri lavori di demolizione.

Sul tema è stata richiamata la sentenza C. Stato 16/03/2021, n. 2272 che ha, tra l'altro, specificato che tale principio si applica anche nel caso in cui un balcone incassato nella struttura dell’edificio (quindi non aggettante, ovvero non sporgente dal muro perimetrale di esso) venga chiuso nel suo (dapprima aperto) quarto lato, poiché in tal modo viene trasformato da spazio aperto in nuovo locale chiuso (pur se arieggiato, come arieggiate sono pure le altre stanze interne) dell’appartamento. Anche in tale fattispecie, infatti, si ha la trasformazione del balcone in un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio e ne cambia l’uso, come se fosse una stanza in più, non prevista, né assentita come tale dall’originario titolo edilizio (vedi anche C. Stato 09/10/2018, n. 5801).

Con riferimento infine alla impossibilità di procedere alla demolizione, il TAR ha ribadito che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 33, D.P.R. 380/2001, deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine demolitorio che pertanto rimane legittimo anche in assenza di una preventiva valutazione in tal senso.

Dalla redazione